Pergotende in un’area protetta. Il TAR Lazio conferma la demolizione – .

Pergotende in un’area protetta. Il TAR Lazio conferma la demolizione – .
Pergotende in un’area protetta. Il TAR Lazio conferma la demolizione – .

A Roma verranno demoliti due pergolati in un’area protetta. Appartengono al famoso regista Paolo Genovese che li fece realizzare in “libera edilizia” sui terrazzi della sua casa nel famoso quartiere Liberty Coppedè. Una sentenza che smentisce la tesi di chi sostiene che, essendo le pergole interventi di edilizia libera, possono essere realizzate liberamente, ovunque e comunque.

La realizzazione di due pergolati in un’area protetta e in un edificio situato nello splendido ed altrettanto protetto quartiere Liberty Coppedè può costare caro. Un quartiere situato tra Piazza Buenos Aires e Via Tagliamento e che prende il nome dal geniale ideatore, l’architetto Gino Coppede. Sulla sentenza del TAR del Lazio, pubblicata il 26 giugno ma risalente all’8 maggio, cfr Chiha confermato l’ordinanza di demolizione emessa nel 2018 dal Municipio II di Roma Capitale.

Le due pergole in zona protetta

La vicenda risale a qualche anno fa quando “l’amministrazione capitolina dichiarava di aver riscontrato, sull’immobile di proprietà dell’appellante, l’installazione di due pergole sui terrazzi di pertinenza dell’appartamento sito al quarto e sesto piano del fabbricato di via Dxxx 2. Le due strutture, prive di ancoraggi al pavimento o alle pareti perimetrali e realizzate in alluminio e rivestite con un telo, ripiegabile manualmente e poggiante su pali di sezione quadrata da 10 cm e alti 2,50 metri, avevano dimensioni pari a circa 7,20 per 3,20 metri, la struttura posta al quarto piano, mentre quella posta al sesto piano aveva dimensioni pari a 4,80 per 4 metri”.

Lo stabilisce il Comune

Con determinazione gestionale il Municipio II contestò i fatti nei confronti del proprietario, il noto amministratore Paolo Genovese. Gli ha ordinato di riportare allo stato originario, entro 60 giorni, i lavori edili eseguiti, in modo asseritamente abusivo, nell’immobile di sua proprietà… oltre al pagamento della sanzione di Euro 15.000,00”. Nel ricorso, l’amministratore ha sostenuto che i due pergolati sono “opere che non comporteranno la creazione o la modifica di un organismo edilizio, né si presteranno a modificare la destinazione d’uso dei luoghi poiché costituirebbero essenzialmente elementi di arredo esterno, ricovero e di protezione, funzionali, tra l’altro, alla migliore fruizione temporanea di un bene già esistente al quale accedono”.

Costruzione gratuita?

Il direttore ha inoltre sottolineato che si tratterebbe di rivestimenti di mobili che potrebbero essere realizzati in regime di libera edilizia ai sensi della cosiddetta ‘Glossario di costruzione gratuito‘, ora inserito nelarte. 6 del DPR 380Tesempio unico di costruzionevedi ChiLe due pergole costituivano “un elemento di arredo nella cui conformazione l’opera principale va considerata non la struttura di sostegno, bensì la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno”.

Il TAR dà ragione al Comune

Innanzitutto il TAR conferma la tesi del Comune, rilevando che il proprietario “dimostra di essere consapevole dei vincoli culturali che gravano sull’edificio”. Inoltre, “interventi come quelli attuati nel caso di specie (consistenti nell’installazione di due ampi pergolati su altrettanti terrazzi pertinenziali posti all’esterno di un edificio sottoposto a vincolo culturale, ben visibili da ogni angolazione, come si deduce dalle fotografie allegate in documenti proprio da parte del ricorrente) comportano un’alterazione delle facciate dell’edificio richiedendo, solo per questo motivo, un’abilitazione (eventualmente consistente anche in una Scia)”. La scia che mancava, la ricordiamo.

La frase

Il TAR conferma quindi l’abbattimento dei due pergolati in area protetta ma chiede al Comune di rivedere l’importo della sanzione di 15mila euro. La sentenza di cui al N. 12844/2024 REG.PROV.COLL. N. 11921/2018 REG.RIC. è consultabile integralmente sul sito della Giustizia Amministrativa Chi. Per quanto riguarda la libera edilizia, l’art. 6 (Libera attività edilizia) del DPR 389 stabilisce in premessa che, sempre e comunque, deve essere:

Fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore che incidono sulla regolamentazione dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelli relativi all’efficienza energetica, alla tutela dal rischio idrogeologico, nonché disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,…”

Ennio Braicovich

In alto: uno scorcio del quartiere Coppedé, da Google Map

 
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