Ancora pochi mesi per approfittare del Bonus condizionatori 2024.
Per noi decidere di installare un impianto da qui alla fine dell’anno, c’è infatti la possibilità di avere l’ Detrazione del 50%. anche senza fare altri lavori in casa.
Se usi i condizionatori al posto della caldaia a gas hai dirittoEcobonus 65%..
Ecco le regole.
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50% nuova installazione
Installarne uno nuovo condizionatore a pompa di calorequindi capace di entrambi rinfrescare che dire riscaldare le stanzerientra tra gli interventi fiscalmente agevolati ex l lettera h) dell’art. 36-bis del TUIR in quanto si tratta di un intervento finalizzato al raggiungimento del risparmio energetico, anche senza la realizzazione di opere edili.
Il condizionatore a pompa di calore, infatti, può essere utilizzato in aiuto al riscaldamento per ridurre la durata dell’impianto acceso, o addirittura in alternativa nei periodi meno freddi. Da qui la scelta di agevolare questi sistemi, indipendentemente dal fatto che la maggior parte delle installazioni sono finalizzate al raffreddamento.
Per il deduzione la fattura deve includere acquistare E installazioneoppure è possibile avere due fatture separate.
Tuttavia non è consentita l’installazione fai da te perché per i condizionatori bisogna rilasciare la patentecertificato di conformità e il libretto di installazione.
Ecobonus se i condizionatori sostituiscono la caldaia a gas
Se lo decidi però hai diritto all’Ecobonus al 65%. sostituire una caldaia a gas con uno o più condizionatori da utilizzare, quindi, esclusivamente come impianto di riscaldamento e non come supporto al gas. In pratica, al posto di una caldaia a pompa di calore che manda l’acqua calda ai termosifoni, si possono installare una serie di split nelle varie stanze, collegati ad una o più unità esterne, e non utilizzare più i termosifoni.
Il risparmio in questo caso può arrivare al 50% e si tratta di un intervento che rientra pienamente nelle prospettive direttiva sulle case verdi che punta all’elettrificazione totale dei consumi energetici.
Da qui a fine anno, quindi, per chi sceglie i condizionatori, si potrà ottenere l’Ecobonus ai sensi della normativa paragrafo 347, articolo 1 della legge 296/2006nel rispetto dei valori limite per le pompe di calore indicati nell’art Tabella 1 delallegato F al decreto interministeriale del 6 agosto 2020. L’intervento dovrà poi essere certificato.
Sì al 65% se il gas viene lasciato solo per l’acqua calda sanitaria
Inoltre, come chiarito dall’Enea con una FAQ sul sito dedicato alle detrazioni, è possibile ottenere anche l’Ecobonus senza smontare la vecchia caldaiamantenendolo in funzione solo per la produzione di acqua calda.
Per questo motivo è necessario effettuare interventi che non consentano il ripristino del suo funzionamento per il riscaldamento. Deve trattarsi quindi di un intervento di tipo “definitivo” e tale condizione deve essere certificata da un tecnico abilitato.
Il Bonus Mobili
Infine, chi acquista un condizionatore con lo sconto del 50%, se lo desidera, ha diritto anche al Bonus Arredamento.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate circolare 10/2014 il quale prevede che l’installazione o l’integrazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore dà diritto alla detrazione anche per gli arredi, indipendentemente dalla necessità o meno di interventi edilizi.
Quale Bonus per i condizionatori: riepilogo
Vediamo in questa tabella un riepilogo degli aspetti da considerare nella scelta di quale bonus utilizzare:
Bonus casa | Ecobonus | |
Regolamenti | Agevolato dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR quale intervento di risparmio energetico | |
Condizioni per l’agevolazione | Nuova installazione o sostituzione di un vecchio impianto | |
Tipologia | Sistemi a pompa di calore | Impianti a pompa di calore che hanno coefficiente di prestazione e indice di efficienza energetica maggiore o uguale ai valori minimi fissati nel decreto ministeriale Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020 |
Pratica costruttiva | Costruzione libera | Costruzione libera |
Valutare | 50% | 65% |
Documentazione | Autocertificazione che l’intervento rientra tra quelli agevolabili ai sensi della lettera h) deo comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR | Schede tecniche da inviare all’ENEA |
Bonus mobili | SÌ | NO |
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