annullata la delibera Arera sugli obblighi degli utenti del dispacciamento – .

annullata la delibera Arera sugli obblighi degli utenti del dispacciamento – .
annullata la delibera Arera sugli obblighi degli utenti del dispacciamento – .

Con la sentenza n. 3915 del 29 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Onda Piùcon gli interventi ad adiuvandum di Arte E Servizio Koslight contro Arera e Terna per la riforma della sentenza TAR Lombardia n. 2217/2023.

Onda Più, Arte e Koslight Service sono state assistite da Claudio Guccione E Maria Ferrante (nella foto) di Studio legale P&I-Guccione e associati.

La storia

Con originario ricorso al TAR, la delibera Arera n. 398/2021 è stato impugnato nella parte in cui, modificando il Codice di Rete, aveva introdotto alcuni nuovi obblighi per gli utenti del dispacciamento. Tra questi: che questi ultimi non erano stati titolari di un contratto di dispacciamento risolto per inadempienza; non fossero inadempienti rispetto ad obblighi di pagamento nei confronti di Terna non assistiti dalle garanzie prestate, anche a seguito della relativa escussione; non ha avuto amministratori in comune con società inadempienti rispetto agli obblighi di pagamento nei confronti di Terna o con società che hanno avuto un contratto di dispacciamento con Terna risolto per inadempimento; non si trovassero in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo (anche in continuità aziendale) e non si trovassero in uno stato di crisi aziendale o di insolvenza prodromico al verificarsi di una delle predette condizioni. Tali requisiti, inoltre, devono essere posseduti anche dalle società controllate o controllanti della società richiedente la sottoscrizione del contratto di dispacciamento, nonché dalle società sottoposte al medesimo controllo della società richiedente.

Lo scopo dichiarato dalla delibera per giustificare l’introduzione delle modifiche è stato quello di evitare che, a seguito della risoluzione di un contratto di dispacciamento, gli stessi soci/amministratori della società il cui contratto è cessato e che hanno lasciato debiti non pagati possano costituire una nuova impresa e richiedere la sottoscrizione di un nuovo contratto di dispacciamento.

Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, ha ritenuto, con particolare riguardo alla più rilevante delle censure sollevate dai ricorrenti, relativa al requisito dell’assenza di amministratori in comune con le società inadempienti, che l’effetto prodotto è quello di una presunzione assoluta di frode sulle norme che precludono la stipula del contratto di dispacciamento che, per la sua rigidità ed assolutezza, non trova adeguata giustificazione alla luce della predetta finalità.

Più in generale, le censure sollevate dal ricorrente anche riguardo agli altri requisiti (ii. e iii.) introdotti dalla delibera sono state condivise dal Consiglio di Stato che ha infatti accertato la violazione del principio di proporzionalità. Il punto 4 della delibera n. 398, con riguardo alla situazione di concordato preventivo in continuità aziendale, era già cessato per effetto del ricorso, presentato anche da Claudio Guccione e Maria Ferrante in difesa di Energ.it, che aveva portato alla sentenza di accettazione della il TAR Lombardia n. 2019/2022, finalizzato.

 
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