Pensilina aperta su tre lati: quale qualifica? Quando basta la SCIA e non serve il permesso di costruire

Pensilina aperta su tre lati: quale qualifica? Quando basta la SCIA e non serve il permesso di costruire
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Abbiamo recentemente scritto sulla qualificazione edilizio-urbanistica delle tettoie, soprattutto di quelle di notevoli dimensioni, precisando come il Testo Unico Edilizia (e la giurisprudenza amministrativa) le includa negli interventi soggetti a concessione edilizia, ma vi sono casi in cui per i quali può essere sufficiente la comunicazione certificata SCIA di inizio attività.

Un esempio è contenuto nella recente sentenza 879/2024 del 23 aprile del TAR Salerno, che si trova a dover risolvere una questione relativa al ricorso contro un’ordinanza comunale per il ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione di un capannone di 17 mq annesso ad un fabbricato, opportunamente realizzato.

Autorizzazioni per costruire un capannone ed evitare abusi edilizi: la relativa metratura necessita di concessione edilizia

Le tettoie sono opere edilizie riconducibili ad interventi per i quali non sarebbe necessaria alcuna concessione edilizia solo qualora siano di piccole e modeste dimensioni.

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Il capannone della discordia

Nel dettaglio, è uno Capannone libero su tre lati di 17 mqcon copertura in legno a falda unica, con sovrastante manto in teli catramati, avente altezza al colmo di 2 metri, poggiante su massetto in calcestruzzo e tre muri perimetrali di altezza massima 1 m, alla quale è agganciata una struttura regolarmente realizzata. edificio .

Secondo il ricorrente privato si tratterebbe di opere pertinenti dal punto di vista urbanistico, che non incidono sull’assetto del territorio dal punto di vista paesaggistico.

Capannone su solaio di copertura: quando è possibile realizzarlo in edilizia libera

Un capannone di modeste dimensioni, che funge da ricovero per la scala di accesso tra i diversi livelli della copertura e non trasforma nemmeno parzialmente il fabbricato a cui è annesso, non necessita di concessione edilizia in quanto non costituisce una ristrutturazione edilizia.

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Capottina aperta su tre lati: basta la SCIA. Ecco perché

Per il TAR il ricorso si basa sul precedente stabilito dalla sentenza 976/2019, la quale ha affermato che:

  • «la realizzazione di una tettoia aperta su tutti i lati costituisce un intervento di ristrutturazione edilizia che non crea volume né incide sui prospetti e rientra pertanto nella disciplina della notifica certificata di inizio attività, con conseguente applicazione, in caso di violazione dell’art. 22 del DPR 380/2001, della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37, pari al doppio dell’incremento del valore venale dell’immobile derivante dalla realizzazione degli interventi stessi. In questo caso, dla sanzione più grave di demolizione è pertanto da ritenersi illegittima, previsto dall’art. 33 e riservata agli interventi di maggiore impatto urbanistico non assenti o realizzati in totale difformità” (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. I, 23/03/2018, n. 729);
  • “Una tettoia, per le caratteristiche morfologiche della sua destinazione costruttiva e funzionale – quale struttura in ferro aperta sui lati, ricoperta da ondulazioni, meramente strumentale alla fabbrica, di dimensioni adeguate a soddisfare gli scopi produttivi, senza aumentare il carico urbano – riconducibili alla nozione di rilevanza urbanistica, ordinariamente sottratta al regime della concessione edilizia” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/12/2017, n. 5867);
  • “In materia urbanistica il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito da costruzione di almeno un piano di base e due superfici verticali contigue Presupposto carente quando la costruzione è costituita da una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale, cioè una struttura al servizio di un’altrasottratto, come tale, dal computo del carico urbanistico” (TAR Sardegna, Sez. II, 16/01/2015, n. 183);
  • “Per il per costruire un capannone aperto su tre lati non è necessaria, in linea di principio, alcuna concessione ediliziala presentazione di uno è sufficiente comunicazione di inizio attività posto che le tettoie aperte su tre lati ed annesse ad un edificio principale, se di dimensioni e caratteristiche costruttive non particolarmente impattanti, costituiscono pertinenze dell’edificio al quale accedono” (TAR Umbria, Sez. I, 29/01/2014, n. 82)».

LA SENTENZA PUÒ ESSERE SCARICATA IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

 
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