Il TFR maturato dovrà essere acquisito nella procedura di liquidazione controllata come “attività futura”. – .

Il TFR maturato dovrà essere acquisito nella procedura di liquidazione controllata come “attività futura”. – .
Il TFR maturato dovrà essere acquisito nella procedura di liquidazione controllata come “attività futura”. – .

Con la sentenza in questione, il Tribunale di Spoleto ha precisato che il TFR maturato deve essere acquisito attraverso la procedura di liquidazione controllata e non può rimanere nella disponibilità del debitore in quanto tutto il suo patrimonio costituisce attivo della liquidazione fino al suo completamento o, almeno fino alla scadenza del debito. viene dimesso[1].

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1. Svolgimento del procedimento.

Con ricorso del 27.03.2024, il debitore ha chiesto l’apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio ai sensi dell’art. 268 CCII. L’importo complessivo dei debiti era pari a euro 913.487,28 derivanti principalmente da fidejussioni rilasciate tra il 2001 e il 2007 a favore di aziende successivamente fallite. Il patrimonio è costituito da redditi da lavoro dipendente, pari a € 1.600,00 netti mensili, e proventi da consulenze tecniche con partita IVA (€ 9.447,00 fatturato nel 2022 e € 15.166,00 fatturato nel 2023). Le altre liquidità erano pressoché nulle: il ricorrente era infatti titolare di due conti correnti, uno con saldo negativo e l’altro con saldo pari a euro 685,62 al 31.12.23. Era inoltre titolare di una partecipazione nominale pari all’11% di una società ormai dichiarata fallita nel 2014. Il ricorrente non era proprietario di beni immobili né di beni mobili registrati. Era titolare di una polizza assicurativa con scadenza nell’anno 2026, che non poteva essere acquistata nella procedura in quanto avrebbe garantito il rimborso solo in caso di specifiche situazioni (morte, incapacità, ecc. dell’assicurato). Infine, il debitore potrebbe mettere a disposizione il TFR[2] già maturati ed esigibili dopo l’apertura della procedura di liquidazione controllata. In particolare, nel CUD 2023 relativo all’anno 2022, veniva indicato come “asset futuro” un TFR lordo pari a 2.839,54 euro (circa 2.200,00 euro netti).[3] [3], previa autorizzazione del Giudice e nella misura da lui stabilita. Accertate le condizioni oggettive e soggettive, nonché la consistenza delle obbligazioni precedentemente contratte e l’evidente insufficienza dei beni mobili ed immobili del debitore, il Giudice, anche alla luce della dettagliata relazione dell’OCC, ha ritenuto ricorrenti i presupposti per l’apertura della procedura di liquidazione controllata[4] acquisendo una quota della retribuzione mensile (tenendo conto del nucleo familiare del debitore e delle spese necessarie alla sopravvivenza) e del TFR come “bene futuro”.

2. Ulteriori informazioni.

Con riferimento all’acquisizione del TFR in liquidazione controllata, tuttavia, è necessario soffermarsi su un triplice aspetto: la durata della liquidazione controllata; l’importo del TFR oggetto di liquidazione; l’effettiva esigibilità del TFR. Per quanto riguarda la durata, dovrebbe dipendere dal tempo necessario per la liquidazione degli attivi (nel senso che non potrebbe essere chiuso finché ci saranno attivi da liquidare). Tuttavia, la CCII ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere la cancellazione del debito dopo un certo periodo di tempo (tre anni) anche se l’attività di liquidazione dei beni non è cessata: l’art. 282 CCII prevede la cosiddetta esdebitazione di diritto, ossia la possibilità di chiudere anticipatamente la liquidazione ancora pendente ottenendo l’esdebitazione automatica con decreto motivato del Tribunale dopo tre anni dall’apertura della procedura[5]. Ne consegue che, una volta dichiarata la cancellazione del debito, la liquidazione non può proseguire per l’acquisizione di beni futuri a quel momento non ancora maturati. Per quanto riguarda il secondo aspetto, ossia l’importo del TFR soggetto a liquidazione controllata, l’art. 268co. 3 lett. a) La CCII fa esplicito riferimento all’art. 545 cpc Alla luce di tale rinvio, si deduce che il TFR è relativamente in pignorabile (nella misura di quattro quinti), mentre è pignorabile per il restante quinto. Pertanto, nella liquidazione controllata del patrimonio dei sovraindebitati, il TFR può essere ricompreso nel patrimonio da liquidare nei limiti di un quinto[6]. Infine, con riferimento all’effettiva esigibilità del TFR, si precisa che spetta al liquidatore verificare, nel corso della procedura, le condizioni per la sua esigibilità[7]. Occorre quindi porre l’accento sul rapporto di lavoro, che non deve essere stato instaurato in tempi recenti, sulla sua prospettiva di risoluzione in un periodo di tempo medio-breve[8], sull’entità dell’importo anticipabile, sull’effettiva possibilità di ottenere l’anticipo delle somme accantonate. L’esigibilità va verificata anche con riferimento al tempo: il TFR, ovvero il 20% dello stesso, può essere compreso, come utilità futura, nella massa da liquidare solo se diventa esigibile entro tre anni dall’apertura della liquidazione (termine per ‘scarico)[9].

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[1] Visto: Tribunale di Bologna, 22/02/2023.

[2] Come noto, il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall’art. 2120 cc e costituisce credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Essa matura nel corso del rapporto di lavoro attraverso l’accantonamento di una quota della retribuzione ed è dovuta, oltre che al momento della cessazione o della cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il lavoratore richiede un anticipo. Il TFR, rientrando nella categoria delle “indennità relative al rapporto di lavoro” di cui all’art. 545 co. 3 cpc, può essere soggetto a pignoramento. Pertanto, previa autorizzazione del GD e nella misura da lui stabilita, il TFR è da ritenersi acquisibile nella procedura come “bene futuro”.

[3] Il “bene futuro” è tutto ciò che attualmente non esiste, ma che potrebbe venire all’esistenza e quindi entrare nel patrimonio del debitore. Possono trattarsi sia di cose che non esistono in natura (es. immobili da costruire, ereditare, donare); e di beni che provengono da un altro bene (come la frutta ex arte. 820 cc e che a loro volta sono naturali (prodotti agricoli/animali/minerari/ecc.) o civili (interessi/canoni/redditi/ecc.); entrambe le cose già esistenti in natura ma che non appartengono a nessuno (un bene che non è mai stato proprietà di nessuno, res nulliuso un bene abbandonato, res derelitta) e i cui beni possono essere acquisiti mediante occupazione. Anche un diritto che esisterà solo al verificarsi di una determinata condizione può essere considerato un bene futuro. Ebbene, mutuando il principio della responsabilità finanziaria nelle procedure di sovraindebitamento ex arte. 2740 cc, il quale prevede che “il debitore è responsabile dell’adempimento dell’obbligazione con tutto il suo patrimonio presente e futuro“, la liquidazione controllata può (e deve) confiscare l’intero patrimonio di cui il debitore dispone al momento dell’apertura della procedura, nonché eventuali beni successivi che verranno ad esistere nei tre anni successivi all’apertura (termine della procedura ) o fino a quando la cancellazione del debito non avrà luogo.

[4] Sul punto il Tribunale di Macerata, con provvedimento del 19.10.22 approva un accordo per la risoluzione della crisi ex L. 3/12 (ora accordo minore), riteneva più conveniente la proposta di accordo, con la quale il debitore metteva a disposizione quasi integralmente il credito da TFR già maturato, rispetto all’alternativa liquidatoria che avrebbe visto tale credito per la parte ( cioè quattro quinti) esclusi.

[5] Vedi: Tribù. Bolognan. 25/24; Tribunale di Bologna n. 32/23; Tribunale di Padova 20.10.22. E ciò in virtù della Direttiva UE n. 1012/19 e la recente decisione della Corte Costituzionale n. 6/24 oggetto di approfondimento a cura di A. ZURLO, in Legge sul risparmio, “Sulla durata della liquidazione: la tutela con geometrie variabili nella sentenza della Corte Costituzionale (n. 6/2024)”, https://www.dirittodelrisparmio.it/2024/01/23/sulla-durata- della-liquidazione-tutela-giudiziaria-delle-geometrie-variabili-nella-sentenza-della-corte-costituzionale-n-6-2024/. Va notato che l’effetto di riduzione del debito ex legge di cui all’art. 282 CCII conosce alcune attenuanti. Innanzitutto, la stessa norma in questione prevede un’esclusione dall’estinzione dei debiti per il soggetto sovraindebitato che abbia concorso a determinare o aggravare il suo stato di crisi o di insolvenza, attraverso comportamenti gravemente colposi o volti a frodare la classe creditrice. . In secondo luogo, la previsione normativa fa esplicito riferimento alle cause ostative di cui all’art. 280 CCII. Infine, il provvedimento con cui il Tribunale dichiara liberatorio il debitore è sempre soggetto, entro trenta giorni, a reclamo da parte dei creditori.

[6] Per completezza si precisa che, con riferimento alla disciplina dell’esdebitazione del debitore insolvente, l’art. 283, co. 2, CCII non fa alcun espresso riferimento all’art. 545 cpc, con la conseguenza che in questi casi non poteva essere invocato il limite di responsabilità pari al solo quinto del TFR, dovendo dover calcolare l’intera somma maturata. Ciò comporta, ad avviso di chi scrive, un’ingiustificata violazione del principio costituzionale di uguaglianza, di cui all’art. 3. Il debitore sovraindebitato incompetente si troverebbe, infatti, ingiustificatamente svantaggiato rispetto a tutti gli altri debitori sovraindebitati, nonché rispetto al debitore esecutivo.

[7] Vedi Trib. Bologna, n. 25/24; Tribunale di Bologna, n. 163/23.

[8] Vedi Trib.Rimini, 23 gennaio 2024.

[9] Sarà eventualmente possibile verificare il momento della cessazione del rapporto di lavoro e l’esigibilità del TFR confrontando la dichiarazione contributiva rilasciata dall’ente pensionistico.

 
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