Pagamento della corsa con il POS fallito, il tassista alza il prezzo di 40 centesimi: sospeso – .

Pagamento della corsa con il POS fallito, il tassista alza il prezzo di 40 centesimi: sospeso – .
Pagamento della corsa con il POS fallito, il tassista alza il prezzo di 40 centesimi: sospeso – .

Milano, 9 giugno 2024 – Sette giorni di sospensione per 40 centesimi di troppo. Un aumento illegittimo del prezzo punito con una settimana di ban. I protagonisti di questa storia sono un tassista e un cliente saliti sulla sua macchina bianca. Secondo quanto emerge da una recentissima sentenza del Tar, gara al terminela donna chiede di poter pagare con il Pos.

Prova la prima volta, ma la transazione fallisce. Stesso copione per il secondo tentativo, con un’altra carta. E così è stata la terza volta, con l’ennesima carta di pagamento. A quel punto, l’autista applica una sorta di “supplemento” (forse a causa del tempo perso nell’attesa vana del pagamento, si può ipotizzare).

Il costo finale va da 36,60 a 37 euro, con un arrotondamento di 0,40 euro. La signora ha immediatamente denunciato l’accaduto al Comune. E il 16 febbraio l’autista è stato informato di una decisione della direzione dell’area “Strategie di trasporto innovative”: sanzione di sette giorni di sospensione dell’esercizio del servizio taxi “per aver richiesto il pagamento maggiorato di 0,40 euro per la tariffa di 36,60 euro, dopo che tre pagamenti POS effettuati dal cliente con tre carte diverse non erano andati a buon fine”.

Un comportamento che viola palesemente l’articolo 44 lettera f del Regolamento aeroporto regionale della Lombardia, che vieta ai conducenti dei veicoli in servizio di chiedere somme superiori o non conformi a quelle autorizzate. Un comportamento punito con lo stop da un minimo di 7 a un massimo di 30 giorni, a seconda della gravità.

Tradotto: si tratta del conducente in questione è stata irrogata la sanzione minima, probabilmente a causa dell’importo molto modesto della somma contestata. Inoltre, la disposizione ordina al cliente il rimborso immediato di 40 centesimi.

Finito? Affatto. Il tassista decide di contestare lo stop di una settimana al Tribunale Amministrativo della Lombardia. Due giorni fa è arrivata la sentenza: i giudici ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza nemmeno entrare nel merito della questione. La ragione? Gli avvocati dell’autista lo hanno notificato solo al Comune di Milano, anziché alla Regione Lombardia.

Come già ribadito in precedenti interventi, il collegio presieduto da Daniele Dongiovanni ha spiegato che “la commissione tecnica disciplinare è da considerarsi organo regionaleposto che, all’atto della sua istituzione, spetta alla Regione svolgere l’istruttoria e concludere il procedimento relativo alla violazione della normativa relativa alle modalità di svolgimento del servizio taxi nel bacino, nonché ai requisiti e alle condizioni di esercizio ”.

Del resto è il Consiglio di Palazzo Lombardia a nominare i membri dell’organismo. “Di conseguenza – sottolineano i giudici – l’attività deve ritenersi riconducibile alla Commissione nel suo insieme, quale organo regionale che esprime una volontà unitaria e non anche ai singoli organi competenti”. Conclusione: “Il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso alla Regione Lombardia e non al Comune di Milano”.

 
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