Il principio di risultato può essere utilizzato dal giudice come criterio interpretativo per risolvere il conflitto tra i “dati formali” e i “dati sostanziali” (art. 1 D.Lgs. 36/2023) – Ordine dei Segretari Comunali e Provinciali

Il principio di risultato può essere utilizzato dal giudice come criterio interpretativo per risolvere il conflitto tra i “dati formali” e i “dati sostanziali” (art. 1 D.Lgs. 36/2023) – Ordine dei Segretari Comunali e Provinciali
Il principio di risultato può essere utilizzato dal giudice come criterio interpretativo per risolvere il conflitto tra i “dati formali” e i “dati sostanziali” (art. 1 D.Lgs. 36/2023) – Ordine dei Segretari Comunali e Provinciali

Consiglio di Stato, sez. VI, 04.06.2024 n. 4996

16. Come chiarito da questo Consiglio di Stato (sezione III, 15.11.2023 n. 9812 e 26.03.2024 n. 286), anche se il “principio del risultato” è stato esplicitato solo di recente dal nuovo Codice dei contratti pubblici del 2023, tale principio era già “immanente” al sistema della c.d. amministrazione di risultato (attribuita alla principio del buon svolgimento dell’attività amministrativaancor prima dell’espressa affermazione contenuta nell’artarte. 1 del D.Lgs. n. 36 del 2023). Di conseguenza, il risultato può essere adottato dal Giudice come criterio guida anche per i casi in cui dubbi sulla sorte di procedimenti pubblici non disciplinati dal d.lgs. n. devono essere risolti. 36/2023 (Consiglio di Stato, sez. V, 27.02.2024 n. 1924). L’amministrazione, quindi, deve puntare al miglior risultato possibile, a “difesa” delinteresse pubblico per il quale è prevista una procedura pubblica, poiché si tratta, come ha autorevolmente insegnato la citata giurisprudenza, “di un principio considerato valore dominante dell’interesse pubblico da perseguire (…) e che esclude l’annullamento dell’atto amministrativo ove non possa individuare ragioni effettive che impediscono il raggiungimento dell’obiettivo finale (…).” Detto principio, nel caso che occupa la sezione, è la necessità di favorire l’efficace e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell’azione pubblica, tenendo conto degli elementi sostanziali dell’attività amministrativa, escludendo che essa venga annullata. La prevalenza degli aspetti sostanziali, rispetto a quelli meramente formali, nell’ambito della procedura di gara ad evidenza pubblica, è stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza, anche prima del d.lgs. n. 36/2023. Per il Giudice amministrativo, il principio del risultato rappresenta il criterio interpretativo da utilizzare per risolvere i casi di conflitto tra i “dati formali” della pedissequa osservanza dell’avviso e i “dati sostanziali” dell’idoneità delle partecipazioni dell’operatore economico (e quindi del sostanziale interesse dell’amministrazione alla rapida realizzazione del bene pubblico, che in questo caso appare essere la transizione digitale, anche se la lex specialis non ha regolamentato tutti i possibili aspetti sull’ubicazione degli impianti, ma è chiaro che l’obiettivo principale è lo spegnimento delle frequenze e la loro liberazione). Il principio del risultato non deve, però, essere posto in modo antagonistico rispetto al principio di legalità….

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