Contratto nullo e ora la banca gli deve 217mila euro – .

Il contratto deve essere dichiarato nullo, non essendo stata consegnata copia dello stesso al cliente bancario. È quindi diritto dell’attore “ottenere il rimborso di tutte le somme versate” per un importo complessivo di 217.580 euro oltre interessi e spese sostenute per il giudizio. Cliente quindi che dovrà essere risarcito per quella che avrebbe dovuto essere un’assicurazione e che invece – avevano denunciato i legali delle vittime – si era rivelata uno strumento finanziario derivato.

Questa la decisione presa dal Tribunale Ordinario di Como con la Seconda Sezione Civile, giudice Arianna Toppan. Hanno adito la Corte gli avvocati Marco Dalla Zanna e Franco Fabiani per conto della loro cliente Società Agricola Arte e Giardini. Con una causa intentata nell’ottobre 2021, contro la banca Bnl nella quale la società aveva aperto il mutuo, la piccola impresa agricola ha denunciato davanti al giudice di essere stata convinta a sottoscrivere un rischioso strumento finanziario derivato “venduto” – secondo quanto riferito sostenuto dagli avvocati – come assicurazione per coprirsi in caso di aumento dei tassi di interesse sul mutuo sottoscritto. Un’operazione che però aveva comportato addebiti per oltre 217mila euro. Da qui è nata la querela, in quanto i legali della società hanno sostenuto che il contratto era nullo anche a causa dell’incompleta consegna della documentazione finanziaria e contrattuale all’investitore, violando così termini e doveri stabiliti per l’istituto di credito.

I legali avevano inoltre chiesto al giudice di “verificare se l’operazione proposta rientrasse nell’ambito di strumenti finanziari adeguati e congrui rispetto al profilo finanziario della società attrice” ovviamente sulla base “dei suoi profili di investimento”. E alla fine, come detto, il giudice ha dato ragione ai clienti della banca, disponendo la restituzione di somme pari a oltre 217mila euro. Tra le varie censure, infatti, il giudice ha ritenuto che la banca non avesse consegnato al cliente il contratto quadro, cioè non avesse spiegato alla Società Agricola Arte e Giardini quali fossero le regole del gioco prima di stipulare lo strumento finanziario derivato , contravvenendo a quanto previsto dalla normativa di settore.

Insomma, per il Tribunale di Como, «non è stato in alcun modo dimostrato in sede giudiziale, da parte della banca su cui gravava il relativo onere della prova, che la copia» del contratto sia stata consegnata «al momento della sottoscrizione» che quindi dovrà «essere dichiarato nullo” con diritto alla restituzione delle somme versate negli anni.

La banca, costituitasi in udienza, ha risposto alle accuse sostenendo di aver fornito al cliente “tutte le informazioni necessarie in relazione all’operazione contestata”, comprese quelle relative a costi e commissioni. Inoltre, aveva sottolineato l’istituto di credito, “tutta la documentazione era stata firmata”. Ma tutto ciò non è bastato per evitare la condanna.

 
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