Imposta di registro sul preliminare di compravendita, i chiarimenti dell’erario – QuiFinanza – .

Imposta di registro sul preliminare di compravendita, i chiarimenti dell’erario – QuiFinanza – .
Imposta di registro sul preliminare di compravendita, i chiarimenti dell’erario – QuiFinanza – .

L’iter di acquisto immobiliare in Italia prevede diverse fasi burocratiche, tra cui la registrazione del contratto preliminare. Un aspetto fondamentale di questo processo è la gestione delle imposte, in particolare delle imposte di bollo. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi circa la possibilità di detrazione dell’imposta fissa di registro pagata in questa fase istruttoria. In altre parole, ci chiediamo se sia possibile che venga rimborsata l’imposta fissa pagata nella fase preliminare della compravendita.

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate eliminano ogni ambiguità riguardo alle detrazioni applicabili nel processo di compravendita immobiliare.

Dati fiscali del contratto preliminare

Il contratto preliminare, o compromesso, serve a garantire che entrambe le parti, venditore e acquirente, si impegnino a concludere la vendita definitiva. Viene spesso utilizzato quando l’acquirente ha bisogno di tempo per ottenere un finanziamento o il venditore è in attesa della consegna di un’altra casa. Per la validità del presente accordo è obbligatoria la forma scritta, che può essere redatta come scrittura privata semplice, scrittura privata autenticata o atto pubblico.

Per la registrazione del presente contratto ilimposta di registro fissa pari a 200 euro e imposta di bollo. Questa commissione fissa è indipendente dal valore dell’immobile oggetto di compravendita.

L’imposta di bollo, invece, varia a seconda della modalità di redazione del contratto: 16 euro ogni quattro pagine o ogni cento righe nel caso di scrittura privata semplice, e 155 euro se il contratto è formalizzato tramite atto pubblico o autenticato. contratto privato.

Detrazioni e rimborsi

Le imposte proporzionali pagate in fase istruttoria potranno essere detratte dalle imposte dovute al momento della stipula del contratto di vendita definitivo. Inoltre, se l’imposta proporzionale pagata è superiore all’imposta dovuta per il contratto definitivo, è possibile richiedere il rimborso della differenza. Tale richiesta deve essere presentata entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo all’ufficio che ha effettuato la registrazione.

Chiarimenti fiscali: indeducibilità dell’imposta fissa

Il dubbio sollevato riguardava la possibilità di detrarre l’imposta fissa di registro pari a 200 euro versata in sede di registrazione del preliminare. La risposta del fisco, pubblicata su “Fisco Oggi”, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, è stata chiara: questa imposta non è deducibile nel contratto di vendita finale.

Sebbene l’imposta di bollo fissa non sia rimborsabile, la normativa offre altre modalità per recuperare parte del carico fiscale sostenuto, facilitando così il percorso agli acquirenti di immobili.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha precisato che se nel preliminare viene effettuato un pagamento, quale una caparra confirmatoria o un acconto sul prezzo di vendita, viene applicata un’imposta di registro proporzionale. Quest’ultima ammonta allo 0,50% sulle somme date a titolo di caparra e al 3% sull’acconto del prezzo. Tali imposte pagate saranno poi deducibili dalle imposte dovute al momento della firma del contratto definitivo.

Procedura di registrazione

Per avere validità legale, il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta e registrato entro 20 giorni dalla firma. Se la registrazione avviene mediante atto notarile il termine si allunga a 30 giorni. Questa pratica garantisce che tutti i dettagli finanziari e gli obblighi delle parti siano debitamente documentati e riconosciuti dalle autorità fiscali.

 
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