Il Tribunale di Crotone conferma la liberazione dal sequestro di Humanity 1 – .

CROTONE Quella della guardia costiera libica è stata un’operazione di salvataggio “inesistente” e quindi “non si riscontra alcun comportamento ostruzionistico” nei confronti dei Humanity 1 «che, in questo contesto, è stata l’unica nave ad intervenire per conformarsi, nel senso riconosciuto da fonti internazionali, al dovere di soccorrere i migranti in mare”. È quanto afferma il giudice della sezione civile Corte di Crotone, Antonio Albenzio, nell’ordinanza con la quale conferma la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo a cui è stata sottoposta la nave della ong tedesca Humanity 1 a seguito del salvataggio di 77 migranti avvenuto il 4 marzo 2024 nel canale di Sicilia. Alla nave, che appartiene alla ONG tedesca SOS Humanity, è stato assegnato come porto di sbarco Crotone dove, appena attraccata, è stata trattenuta dalle autorità italiane. La sezione civile del Tribunale di Crotone aveva già disposto la sospensione della detenzione amministrativa il 18 marzo scorso a seguito di un ricorso della ONG tedesca Inaudita Alterna Parte. Ora il giudice ha ascoltato le parti: oltre a SOS Umanità, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Autorità Portuale, il Ministero dell’Interno e la Questura di Crotone, il Ministero dell’Economia e la Sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Crotone .
La Procura dello Stato ha ribadito l’accusa contro la nave umanitaria di non aver rispettato l’ordine di allontanamento
formulato dalla motovedetta libica coinvolta nelle operazioni di salvataggio dei migranti. In attesa dell’udienza di merito che si terrà il 26 giugno, il giudice nella nuova ordinanza cautelare respinge la tesi accusatoria, sostenendo che «non si può ritenere che l’attività posta in essere dalla guardia costiera libica possa essere qualificata come attività di salvataggio a causa alle modalità stesse con cui tale attività è stata svolta. Costituisce, infatti, circostanza incontrovertibile e documentata che il personale libico era armato e che, nel corso di tali attività, aveva anche sparato colpi di arma da fuoco; Parimenti, è circostanza desumibile dalla corrispondenza documentale che nessun luogo sicuro risulta essere stato reso noto dalle stesse autorità libiche intervenute per coordinare le operazioni di recupero dei migranti sul posto”. Il giudice del Tribunale di Crotone, citando la Convenzione di Amburgo e gli accordi tra il governo italiano e quello libico siglati nel 2017 e i rapporti dell’Alto commissariato Onu del 2021, sostiene che «allo stato attuale non è possibile considerare la Libia un luogo sicuro ai sensi della Convenzione di Amburgo, poiché il contesto libico è caratterizzato da gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e poiché la Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati non è mai stata ratificata dalla Libia”. In definitiva, per il giudice, «considerata l’inesistenza di una concomitante operazione di salvataggio effettuata dalla guardia costiera libica, nessun provvedimento di allontanamento è giustificabile nei confronti dell’unica nave che ha effettuato operazioni in adempimento del dovere assoluto di salvataggio in mare».

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