“Non potete chiederci di sottrarci ai nostri obblighi legali” – .

Il tira e molla tra Sieco e Ala non si placa sulla vicenda degli operatori del servizio di igiene urbana di Castellanza rimasti nel limbo dopo il trasferimento della gestione dall’azienda con sede a Cassano Magnago a quella di Legnano.

Nei giorni scorsi era stata Sieco a tornare sull’argomento sostenendo che Ala (la controllata di Amga) avrebbe dovuto applicare la clausola sociale come fatto in passato da Sieco per assumere lavoratori con gli stessi contratti mentre Amga ha più volte ribadito di non poterlo fare e per questo aveva aperto bandi di assunzione ad hoc per riassorbire i lavoratori ex Sieco anche se a condizioni contrattuali meno vantaggiose per i lavoratori.

Di seguito la risposta di Ala:

Con rinnovato stupore apprendiamo il contenuto della Nota esplicativa dell’AU della Sieco srl, Dott.ssa Giordani, che ha sicuramente un impatto mediatico, ma è del tutto priva di fondamento.
Nonostante non vi sia mai stato, né potesse esserci, alcun “impegno negoziale”, volto ad evitare obblighi di legge in materia di assunzione del personale, Aemme Linea Ambiente non si è mai sottratta al confronto con Sieco.
Va ribadito, anzitutto, che l’obbligo – nelle circostanze odierne – di dar luogo alla procedura selettiva pubblica per l’assunzione di personale è sancito, a pena di nullità dei contratti di lavoro, dal perfettamente attuale art. 19 del Testo unico delle società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016), ma che un analogo obbligo era in vigore dal 2001, quando il D.Lgs. n. 165 (art. 35), imponeva, per le società in house, “l’assunzione del personale mediante procedure selettive, …”. Sieco, dopo non aver risposto alle nostre molteplici richieste in merito, precisa infine di aver invece assunto i dipendenti in questione tramite clausola sociale; quindi non attraverso la procedura obbligatoria. Ne prendiamo atto, ma questo non può certo portarci a sottrarci ai nostri obblighi di legge.
Si rileva, infatti, che, come si rileva dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011, il ricorso alle clausole sociali non può essere utilizzato come strumento per eludere il rispetto dei principi di evidenza pubblica previsti in materia di assunzioni da parte delle società a partecipazione pubblica, che trovano diretta base nell’art. 97 Costituzione.
ALA intende, ancora una volta, sottolineare che da nessuna parte è stato assunto alcun impegno che le imponga di rompere il perimetro normativo che deve rispettare.
Ciò che ALA ha sempre fatto, fa e farà, è lavorare per garantire ai lavoratori le migliori condizioni legittimamente applicabili: e su questo si impegna.

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