Vota all’estero. Elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo – .

Vota all’estero. Elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo – .
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Avvisi (data di pubblicazione 24 aprile 2024)

Ai sensi del Decreto Legislativo 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo:

– cittadini italiani residenti in uno stato membro dell’Unione Europea e iscritti all’AIRE;
– Cittadini italiani e loro familiari con loro conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’Unione Europea per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza diplomatico-consolare competente per il luogo di domicilio temporaneo istanza indirizzata al Sindaco del Comune italiano in le cui liste elettorali sono iscritte. La richiesta deve essere presentata entro e non oltre l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni.

Le votazioni all’estero per i deputati del Parlamento europeo appartenenti all’Italia si svolgono presso i seggi elettorali istituiti dagli uffici consolari. L’elettore riceve al suo indirizzo di residenza all’estero il certificato elettorale dal Ministero dell’Interno, con l’indicazione del seggio elettorale presso il quale potrà votare, nonché la data e l’ora di apertura delle votazioni.

Se l’elettore non riceve il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente la votazione, può rivolgersi all’ufficio consolare competente per verificare la sua posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l’ammissione al voto.

L’elettore italiano residente all’estero in un Paese dell’Unione Europea, o ivi domiciliato temporaneamente per motivi di studio o di lavoro (che ha presentato domanda di voto all’estero entro i termini stabiliti), se rientra in Italia, può votare presso il suo Comune di iscrizione elettorale: in in tal caso dovrà essere fatta esplicita richiesta al Sindaco del predetto Comune entro il giorno precedente la votazione.

L’elettore italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE può optare di votare anche per i candidati ai seggi appartenenti al Paese membro in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi elettorali predisposti dalle autorità del Paese membro di residenza straniera.

È vietato il doppio voto: se si vota a favore di un candidato per i seggi occupati dall’Italia, non si potrà votare nemmeno per un candidato per i seggi occupati dal Paese membro dell’UE di residenza e viceversa. Questo divieto vale anche se l’elettore possiede più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea: potrà esercitare il diritto di voto per i rappresentanti appartenenti ad uno solo degli Stati di cui è cittadino. Ovviamente, il doppio voto è anche penalmente sanzionato, nel senso che chi vota per i rappresentanti dovuti all’Italia presso le sezioni elettorali costituite all’estero dalle sedi diplomatico-consolari NON potrà farlo anche presso le sezioni elettorali italiane, e viceversa. .

Saranno ammessi a votare per i candidati ai seggi appartenenti all’Italia senza necessità i cittadini italiani stabilmente residenti in un Paese dell’Unione Europea e iscritti all’AIRE che non hanno optato per il voto a favore dei rappresentanti appartenenti al Paese membro dell’Unione Europea di residenza. presentare alcuna dichiarazione.

Cittadini italiani residenti in un Paese non membro dell’Unione Europea

I cittadini italiani residenti in Paesi NON appartenenti all’Unione Europea possono votare per i rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo presso il Comune di registrazione elettorale in Italia. A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno una cartolina di avviso da parte del predetto Comune.

 
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