prefettura sconfitta, Aurora esulta – .

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29 aprile 2024 18:14

di San Francisco

Appalto nel ternano per la gestione di un centro di accoglienza migranti da circa 500 posti, niente da fare per la prefettura di Terni. Il Consiglio di Stato – sezione V, presidente Rosanna De Nictolis – ha respinto il ricorso proposto a seguito della sentenza del Tar Umbria del 2023: esulta la società cooperativa onlus L’Aurora, inizialmente esclusa dal procedimento. Interessati dalla vicenda sono stati anche il Laboratorio Idea, Arci Solidarietà Terni, Casa Vincenziana Andreoli e Cassa Vincenziana srl, nessuno dei quali si è costituito in tribunale.

LA STORIA: PREFETTURA E AURORA AL TAR PER L’ACCOGLIENZA

Il risultato

Il TAR si è pronunciato a favore della società cooperativa, così a fine 2023 il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare della prefettura. Ora c’è il giudizio nel merito del ricorso proposto dal ministero per violazione dell’articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016, «poiché il giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto che, in assenza di qualsiasi comunicazione da parte dell’impresa concorrente riguardo a fatti potenzialmente rilevanti ai fini della sua continua affidabilità, nessun obbligo di contraddittorio graverebbe sulla stazione appaltante stessa proprio a causa di tale comportamento scorretto dell’operatore economico privato”. Respinto. Innanzitutto – spiegano i magistrati amministrativi – tali esclusioni “devono, di norma, essere precedute da un adeguato confronto tra la stazione appaltante e l’impresa, affinché quest’ultima possa fornire adeguata dimostrazione di eventuali misure di autopulente nel frattempo adottato sul piano tecnico e organizzativo”. Misure dimostrabili anche per gare in corso. A difendere L’Aurora si è occupato l’avvocato Pietro Laffrano.

LA PROCEDURA IN QUESTIONE – I DOCUMENTI

Il Consiglio di Stato

La ragione

Pertanto il provvedimento di esclusione della prefettura «non ha tenuto conto dell’omissione dichiarativa, né ha spiegato le ragioni della mancata attivazione del richiesto controinterrogatorio. In altri termini, non è stata fornita alcuna prova circa l’infedeltà della cooperativa ricorrente; è stato palesemente omesso un passaggio procedurale indefettibile sulla base della normativa comunitaria”. Poi l’elenco dà forza alla sentenza: «Gli errori professionali non possono mai essere fonte di esclusione automatica ma solo di espulsione disposta a seguito di controinterrogatorio procedurale; nel corso di tale controinterrogatorio è consentito all’impresa accusata di errori professionali di dimostrare di aver adottato efficaci misure di autopulizia; in altri termini, il controesame procedurale è volto anche a valutare se il comportamento scorretto nei confronti della stazione appaltante sia da imputare soltanto al precedente assetto organizzativo decisionale (da cui poi si intende discostarsi)”. L’amministrazione aggiudicatrice ha “completamente omesso” questo passaggio. Dunque c’è il rigetto, ha confermato la sentenza del Tar.

 
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