orari e sanzioni – .

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Nuova ordinanza a Terni che regola l’uso di strumenti, apparecchi e sistemi di diffusione sonora negli esercizi pubblici e durante lo svolgimento degli spettacoli. La firma è del sindaco, Stefano Bandecchi. «Si tratta di un provvedimento in attesa di regolamentazione – spiega una nota del Comune -. L’ordinanza si adegua all’evoluzione del quadro normativo, le sanzioni sono estese fino alla chiusura del locale in caso di reiterazione della violazione, mentre vengono confermati i tempi che consentono la diffusione della musica”.

Ordinanza del Comune di Terni sulla musica

Apparecchi sonori e piccoli spettacoli musicali Negli esercizi pubblici, nei circoli privati ​​e nelle loro pertinenze è consentito l’esercizio di apparecchi radiofonici, lettori CD, televisori e jukebox utilizzati per la diffusione di musica soft: al chiuso dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 a mezzanotte; all’aperto dalle 17:00 a mezzanotte. La diffusione della musica attraverso lo svolgimento sistematico di audizioni musicali, con o senza elementi dal vivo, potrà essere effettuata rispettando gli orari: al chiuso dalle 17 all’1 del giorno successivo; all’aperto dalle 19:00 a mezzanotte.

Spettacoli musicali Gli eventi di carattere temporaneo (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, raduni straordinari di popolo, feste, sindacati, eventi di beneficenza, celebrazioni, parchi di divertimento, manifestazioni sportive) nonché gli spettacoli e gli intrattenimenti svolti in luoghi pubblici o aperti al pubblico pubblico (discoteche, sale da ballo, locali notturni, teatri, ecc.) sia al chiuso che all’aperto, sono attività soggette al rilascio di specifica autorizzazione. Dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti orari: Eventi temporanei: all’interno dei posti non dedicati fino alle ore 01; all’aperto fino a mezzanotte.
Spettacoli e animazione nelle strutture apposite: nei locali al chiuso: venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 5 del giorno successivo; negli altri giorni della settimana fino alle ore 3 del giorno successivo; all’aperto: venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 4 del giorno successivo; negli altri giorni della settimana fino alle 2:00 del giorno successivo.

Sanzioni Quanto alle sanzioni: da 50 a 150 euro per gli esercizi pubblici che pubblicizzano, con qualsiasi modalità, le attività musicali di cui agli articoli 1 e 2, non soggette ad autorizzazione; da 80 a 480 euro per tutte le altre violazioni. Il Comune può procedere a ridurre l’orario di apertura della sede o la durata della manifestazione, nonché a revocare la concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche quando viene accertata la violazione. In caso di reiterato mancato rispetto degli orari previsti entro centottanta giorni, l’amministrazione comunale disporrà la chiusura del pubblico esercizio nel primo fine settimana utile. Nel caso in cui vengano accertate tre recidive della violazione nell’arco di 180 giorni, la sospensione sarà fino a 15 giorni.

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