‘Nessun risarcimento da parte del Comune per tardiva risposta’ – .

‘Nessun risarcimento da parte del Comune per tardiva risposta’ – .
‘Nessun risarcimento da parte del Comune per tardiva risposta’ – .

Niente da fare per il titolare di due sale da gioco ad Ancona, che ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale delle Marche per cercare di ottenere dal Comune un risarcimento di oltre 130mila eurocolpevole, a suo dire, di avergli causato un danno economico non avendo risposto entro un mese alle richieste di autorizzazione presentate a fine gennaio 2017.

Il ritardo nella rispostache è arrivata nel mese di aprile e ha portato al diniego delle autorizzazioni richieste con l’emissione di un’ordinanza di chiusura delle attività, poiché ubicate nel raggio di 500 metri da luoghi sensibili, come sottolineato dall’operatore, essa non gli ha consentito di “beneficiare della disciplina transitoria di cui all’art. 16, comma 4, della legge regionale Marche n. 3/2017che, per le imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della stessa legge (3 marzo 2017) ha consentito un adeguamento fino al 31 dicembre 2019″.

Ma, come sottolineano i giudici del TAR Marche”si può solo dire che il comportamento del Comune (che non avrebbe ricevuto le richieste di autorizzazione entro trenta giorni) costituisce una conditio sine qua non dell’evento dannoso lamentato”.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si legge nella sentenza, “il diniego dell’autorizzazione, ancorché fondato principalmente sul motivo ostativo rappresentato dall’entrata in vigore della disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2017, esamina i fatti che hanno interessato l’attività imprenditoriale del ricorrente; prova di ciò è il fatto che, nella motivazione dell’atto, il Comune menziona sia la comunicazione della Questura di Ancona adottata nel protocollo comunale, con la quale è stato trasmesso il verbale relativo ai controlli svolti in una ludoteca, e la comunicazione dell’Ispettorato Ufficio Territoriale del Lavoro di Ancona relativa alla sospensione di detta attività per accertate irregolarità. Non è quindi certosulla base dell’analisi probabilistica da condurre sulla base delle suddette coordinate ermeneutiche, che il Comune avrebbe rilasciato le autorizzazioni richieste se lo avesse fatto entro trenta giorni, poiché l’autorità competente deve effettuare anche un controllo sui requisiti soggettivi del subentrante all’autorizzazione, cosa che non è stata dimostrata, essi sarebbero stati valutati positivamente. Nell’ambito del gioco legale, infatti, la verifica da parte del Comune non si limita ai locali già operativi, ma si estende anche alle esigenze soggettive degli operatori che gestiscono o rilevano l’attività di gioco. Infatti, in base all’articolo 8 del Regio Decreto n. 773/1934, le autorizzazioni di polizia sono, in linea di principio, strettamente personali. Diversamente, i successivi passaggi nella proprietà o nella gestione delle sale da gioco sfuggirebbero ad ogni possibilità di verifica preventiva o di controllo da parte dell’amministrazione comunale (Tar Campania Napoli, sez. III 9 dicembre 2020, n. 5941).

In ogni caso, anche laddove le autorizzazioni fossero state tempestivamente rilasciate, è indiscutibile il fatto che il provvedimento sospensivo intervenuto a seguito dell’esito degli accertamenti condotti sul posto dalla Squadra Mobile di Ancona avrebbero comunque impedito l’esercizio dell’attività, almeno per una località, con probabili conseguenze anche sui provvedimenti autorizzativi già rilasciati.

Non vi è quindi alcuna prova che le autorizzazioni in questione sarebbero state rilasciate né che le stesse, se rilasciate, sarebbero state trattenute dalla ricorrente”.

 
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