Accolto il ricorso contro le multe per gli autovelox di Bussi, l’avvocato: “Siamo soddisfatti”


BUSSI SUL TIRINO – “È di ieri la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Pescara con cui è stato accolto il ricorso contro l’ordinanza – ingiunzione di pagamento per presunte violazioni del CdS, emessa dalla Prefettura di Pescara” – ha dichiarato l’avvocato Carlotta Ludovici – si era proposta allora, con il patrocinio dell’avvocato, l’ennesima vittima del noto autovelox localizzato nel territorio comunale di Bussi sul Tirino. Ludovici Carlotta, davanti alla Prefettura di Pescara il ricorso contro alcune multe emesse dalla Polizia Municipale di Bussi per presunto superamento dei limiti di velocità. L’ente pubblico ha ritenuto di condividere le controargomentazioni del Comune di Bussi relative soprattutto al problema dell’omologazione del dispositivo e ha pertanto respinto l’opposizione.

L’utente della strada, convinto delle sue ragioni e con caparbietà, sempre attraverso il patrocinio del suddetto legale, ha proposto opposizione avverso il provvedimento emesso dall’UTG di Pescara, ex legge davanti al Giudice di Pace di Pescara, e giustamente, visto che quest’ultimo ha accolto le sue richieste. Sul punto è importante evidenziare che il giudice adito, affrontando ancora una volta e in modo molto approfondito l’annoso problema inerente l’omologazione degli autovelox, ha stabilito che le due procedure, omologazione e omologazione, sono completamente diverse da l’un l’altro.

Il Giudice ha fondato la sua decisione sia sulla normativa primaria dettata dal Codice della strada, che così recita testualmente per determinare il rispetto dei limiti di velocità, i risultati delle apparecchiature debitamente omologate sono considerati fonti di prova, sia sulle innumerevoli pronunce di merito conformi e decisamente orientate a ritenere che approvazione e approvazione siano due procedimenti tecnici diversi, sia soprattutto sulla recente decisione adottata dalla Suprema Corte di Cassazione.

Al riguardo, il Consiglio Supremo con ordinanza n. 10505 del 19.04.2024 è intervenuta dettagliatamente in maniera definitiva e chiarificatrice. Nello specifico, il CS ha stabilito in modo lapalissiano e granitico che le multe per eccesso di velocità non sono valide se il dispositivo di rilevamento non è omologato, ma solo omologato, ritenendo quindi illegittima quella che è stata fino ad ora la prassi. La norma a cui giustamente si riferiscono gli Ermellini è l’art. 142, comma 6, Cds, il quale prevede che gli apparecchi di rilevazione devono essere “debitamente approvato“. Le procedure di approvazione amministrativa e di omologazione non si sovrappongono e le apparecchiature omologate devono pertanto essere mantenute distinte da quelle omologate. Naturalmente, prosegue la Corte, le circolari ministeriali evocate dal ricorrente non possono incidere sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneutica fondata su fonti normative primarie – che sembrerebbero avallare una possibile equivalenza tra approvazione e approvazione, fondata, però, su un approccio che , appunto, non trova sostegno nelle citate fonti primarie e che, come tale, non può derogare a fonti secondarie o circolari amministrative. Tale presupposto è stato formulato dal Giudice di Pace di Pescara, il quale, dopo aver accertato che l’autovelox posizionato lungo la strada statale 153 a Bussi Sul Tirino era semplicemente omologato, ha correttamente annullato il provvedimento impugnato e conseguentemente le relative sanzioni, che prevedevano onerose multe e detrazione di punti dalla patente.

“Siamo davvero soddisfatti di questa decisione assunta dal GOP di Pescara che potrebbe rappresentare una svolta definitiva nella risoluzione delle problematiche causate da un’interpretazione non sempre uniforme della giustizia che ha portato ad una profonda differenza di trattamento tra i cittadini, che nonostante il deposito della denuncia ricorsi della stessa natura contro multe elevate da parte dello stesso autovelox sono stati realizzati con provvedimenti diversi e contrastanti. In altre parole, ad alcuni, in realtà la maggioranza, è stata cancellata la multa, ad altri, pochi, no, nonostante si trattasse dello stesso autovelox; quanto detto in conseguenza, appunto, della disomogeneità delle decisioni assunte dai Giudici. È incoraggiante apprendere come la sentenza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, finalmente intervenuta sul tema, abbia confermato i presupposti da cui si partiva fin dall’inizio di questa dura e annosa battaglia legale, ossia dal 2019, anno di installazione dell’autovelox in questione e ribadito ancora oggi, sfidando centinaia di multe. La Suprema Corte di Cassazione, così come il Giudice di Pace di Pescara, sono d’accordo con noi”.


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