sospensione dell’esecuzione forzata su ipoteca notarile non accompagnata da atto solenne attestante la liberazione. – .

sospensione dell’esecuzione forzata su ipoteca notarile non accompagnata da atto solenne attestante la liberazione. – .
sospensione dell’esecuzione forzata su ipoteca notarile non accompagnata da atto solenne attestante la liberazione. – .

La procedura esecutiva promossa su ipoteca notarile deve essere sospesa quando la stessa, prevedendo che la somma venga immediatamente restituita dal mutuatario al creditore, non sia accompagnata da un ulteriore documento attestante lo svincolo della somma nella forma solenne prevista dall’ipoteca notarile. arte. 474 cpc (ex Cass. 12007/2024).

«La richiesta di sospensione può essere accolta, in ragione del principio recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “nel caso in cui venga stipulato un accordo contrattuale complesso in cui una Banca concede una somma a titolo di prestito e la eroga effettivamente al mutuatario (anche tramite semplice credito, senza consegna materiale del denaro) ma, allo stesso tempo, è si è inoltre convenuto che detta somma venga immediatamente e integralmente restituita dal mutuatario al mutuatario (e ciò viene riconosciuto nel contratto), fermo restando che essa sarà liberata a favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, pur essendo una reale il contratto di mutuo deve essere riconosciuto regolarmente stipulato, tuttavia deve essere escluso, ai sensi dell’art. 474 cpc, che dal complessivo accordo contrattuale stipulato tra le parti deriva un obbligo attuale da parte del mutuatario di restituire la somma stessa (già rientrata nel patrimonio del finanziatore), in quanto tale obbligo nasce – per volontà delle parti stessi – solo quando la somma in questione viene successivamente svincolata a suo favore e rientra nel suo patrimonio; conseguentemente, deve anche escludersi che un siffatto contratto costituisca, di per sé, titolo esecutivo, essendo necessario un atto ulteriore, necessariamente consacrato nelle forme previste dall’art. 474 cpc (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesta l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita al mutuante) in favore del mutuatario, solo a seguito del risorgere da parte di quest’ultimo dell’obbligo di restituzione di tale somma” (vedi Cass. Civ., sez. III, 03 maggio 2024, n. 12007); tale principio che appare applicabile alla fattispecie in esame, tenuto conto che in relazione al vincolo posto – in favore dell’istituto di credito finanziatore – sulle somme mutuate (cfr. art. 2 del contratto) nessun successivo documento – redatto in la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata – che attesta lo svincolo delle predette somme in favore del mutuatario”.

 
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