Palazzo Spada osserva che nella CILA del 2014, l’amministratore del condominio aveva indicato lavori di smantellamento della natura, ripristino dell’intonaco, sostituzione di travi, solai e soglie dei balconi, rifacimento dell’intonaco esterno e tinteggiatura.
Lo ha però accertato l’amministrazione Erano in corso anche i lavori per la realizzazione di un muro in blocchi e il rifacimento del terrazzoquest’ultimo per la creazione di una stanza senza titolo.
Né il contratto di gara presentato dimostra l’esistenza di una concessione edilizia, poiché non fa menzione degli interventi oggetto del bando.
Inoltre, si ritiene che le opere non possono essere considerate nell’ambito della libera edilizia o CILA, bensì come nuova costruzione, soggetto all’art. 31 del DPR 380/2001.
Struttura sul terrazzo: non è un pergolato, ma una veranda. Ecco perché
Arriviamo allora al nocciolo della questione: secondo il Consiglio di Stato la tesi secondo cui la struttura posta sul terrazzo sarebbe un pergolato e non una veranda.
In effetti, è uno struttura con coperchio e chiusure laterali che, come tale, integra “UN nuova stanza che può essere utilizzata in modo indipendenteche viene ad unirsi ad un organismo edilizio preesistente, trasformandolo solo in termini di forma, volume e superficie“(Vedere.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 1733; Id., 24 gennaio 2022, n. 469).
Veranda sul terrazzo: è violazione edilizia senza permesso di costruire
Le verande realizzate sul balcone di un appartamento, poiché determinano una modifica planimetrica, volumetrica e architettonica dell’immobile in cui vengono realizzate, sono indubbiamente soggette al preventivo rilascio di una concessione edilizia.
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Ordine di demolizione: la motivazione allegata
Altrettanto infondate sono le censure relative alla motivazione del provvedimento.
Infatti l’ordine di demolizione di un immobile abusivo ha natura di atto debitamente e strettamente vincolantecon la conseguenza che è dotato di amotivazione adeguata e sufficiente se contiene la descrizione delle opere illegali e le ragioni della loro illegalità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 dicembre 2023, n. 11137).
Ne consegue che non è necessario l’Amministrazione individua un interesse pubblicodiverse dalle mere esigenze di ripristino della legalità violata, idonee a giustificare l’ordine di demolizione (Vedere.: Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 8808; Id., Sez. II, 11 gennaio 2023, n. 360).
Lavori precari? Assolutamente no
Si evidenzia infine che non possiamo condividere nemmeno la tesi secondo la quale i lavori realizzati erano precari.
In effetti, si tratta opere murarie funzionali anche ad un utilizzo duraturo.
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