Canicatti Web News – Graduatorie supplenze, docente di Agrigento vince ricorso – .

Canicatti Web News – Graduatorie supplenze, docente di Agrigento vince ricorso – .
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Con Ordinanza Ministeriale del 10 luglio 2020 sono state avviate le Procedure per la formazione delle graduatorie provinciali e di istituto per l’assegnazione dei relativi supplenti del personale docente ed educativo. La Dott. ssa CM ha presentato domanda di ammissione alla seconda fascia per le classi di concorso A026, A037, A041, A047, A060. Tuttavia, la Dott. ssa CM, pur avendo maturato pregresse esperienze lavorative presso scuole statali dopo il 2000, in sede di presentazione della domanda di partecipazione, ha barrato per puro errore la casella denominata “Valutazione Art. 15 comma 4”, relativamente alle prestazioni svolte presso scuole private prima del 2000, per le quali è stato previsto un dimezzamento del punteggio.

A seguito di tale mero errore materiale, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento ha riconosciuto alla Dott.ssa CM, in sede di pubblicazione della relativa graduatoria, un punteggio dimezzato per le voci di concorso per le quali aveva presentato apposita domanda e in un caso tale punteggio è stato addirittura azzerato. Preso atto di tale circostanza, la Dott.ssa CM ha presentato reclamo all’Amministrazione scolastica, con il quale contestava il dimezzamento e/o l’azzeramento del punteggio a lei attribuito. L’Ufficio Scolastico, tuttavia, non ha accolto il suddetto reclamo. Pertanto, ritenendo illegittimo l’operato dell’Amministrazione scolastica, la Dott.ssa CM, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, ha proposto ricorso avanti al Tribunale di Agrigento, in qualità di Giudice del Lavoro.

Gli avvocati Rubino e Marino hanno sostenuto in giudizio che la condotta tenuta dall’amministrazione scolastica avrebbe dovuto essere considerata manifestamente lesiva dei principi generali in materia di concorsi pubblici e della ratio insita in qualsiasi procedura bandita da una pubblica amministrazione, laddove la finalità delle procedure bandite dalla pubblica amministrazione sia quella di reclutare il personale più qualificato e/o titolato, cercando, ove possibile, di dedurre i medesimi titoli alla luce di quanto indicato e prodotto dai concorrenti.

Nel dettaglio, i suddetti avvocati hanno anche evidenziato in sede processuale che nel caso in esame andava attivata la cosiddetta assistenza istruttoria, poiché la documentazione presentata dal candidato lasciava margini di incertezza facilmente superabili. Ebbene, con sentenza del 26/06/2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Marino, il Tribunale di Agrigento ha accolto il ricorso della dott. ssa CM, riconoscendole il punteggio richiesto, e condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese legali.

In particolare, il Giudice del lavoro di Agrigento ha osservato che nel caso di specie sussisteva un’ipotesi di errore materiale nella compilazione dell’istanza, superabile quindi mediante la c.d. assistenza istruttoria, invocata dagli avvocati Rubino e Marino. Di conseguenza, per effetto della pronuncia di merito, la dott. ssa CM otterrà un significativo avanzamento di posizione nelle rispettive graduatorie del GPS.

 
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