nessun conflitto con gli standard europei – .

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È vero che due elementi non sono ancora prova, ma nell’annosa questione dell’applicabilità dell’equo compenso alle prestazioni di ingegneria e architettura, anche il TAR Lazio conferma il proprio allineamento al Codice dei contratti e alla normativa europea.

La controversia sull’equo compenso: le risultanze dell’ANAC

Il dibattito sull’applicabilità della Legge 21 aprile 2023, n. 49 (Legge sull’equo compenso) nei rapporti tra professionista e pubblica amministrazione (come espressamente previsto dall’art. 2, comma 3), trae origine dalla legge 27 giugno 2023 all’interno della quale l’Autorità Nucleo Nazionale Anticorruzione aveva ritenuto Quello “Esistono disposizioni potenzialmente contrastanti sull’equo compenso e, prima che nasca un contenzioso, l’Anac è ​​al lavoro per risolvere la questione. Per questo abbiamo rivolto il problema alla Cabina di Regia, affinché si possa arrivare ad una soluzione concordata, ed eventualmente anche ad un intervento normativo, anche per eliminare il rischio di contenziosi”.

Successivamente, con delibera del 28 febbraio 2024, n. 101, l’ANAC ha confermato l’operato di una stazione appaltante che, non avendo integrato i principi della legge n. 49/2023, non aveva neppure provveduto ad escludere i partecipanti che avevano presentato offerta abbassando la quota calcolata del compenso.

Si arriva quindi alla nota del 19 aprile 2024 di invito al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in cui l’ANAC non si limita a mettere in discussione l’allineamento tra la Legge n. 49/2023 e D.Lgs. n. 36/2023 ma evidenzia anche un potenziale contrasto”con il principio della concorrenza” Quello
“Aumenterebbe i costi e penalizzerebbe i professionisti più giovani e più piccoli”. Secondo l’ANAC”la previsione di tariffe minime non soggette a riduzione rischia di essere in contrasto con il diritto euro-unitario, che impone la tutela della concorrenza”.

Equo compenso: cosa ne pensa il TAR

La materia ha già ricevuto una prima pronuncia da parte del TAR del Veneto che, con sentenza del 3 aprile 2024, n. 632, dopo un’attenta ricostruzione della normativa nazionale ed europea, ha posto fine alla temuta ipotesi di conflitto con la normativa europea in materia di concorrenza, affermando che il principio dell’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023 dovranno essere integrati in ciascun bando di gara successivamente al 20 maggio 2023 (data di entrata in vigore della Legge).

Tesi confermata anche dal TAR Lazio con la sentenza del 30 aprile 2024, n. 8580 che costituisce il secondo indizio della piena applicabilità delle disposizioni della Legge n. 49/2023 anche agli appalti di progettazione di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Anche in questo caso il TAR Lazio ha fornito una sintesi della normativa in questione, rilevando che “legge n. 49/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023, n. 104 (entrato in vigore il 20 maggio 2023), ha riscritto la disciplina in materia di compenso delle prestazioni professionali, garantendo la percezione del compenso proporzionato alla quantità e qualità della prestazione svolta, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, ovvero – per quanto qui rileva – conforme al compenso previsto “per i professionisti iscritti ad ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27” (art. 1, co. 1, lettera b)”.

Il legislatore – conferma il TAR – ha quindi stabilito la nullità delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per la prestazione svolta (art. 3), introducendo una nullità relativa o cautelare che consente al professionista di impugnare l’accordo, il contratto, l’esito della gara, l’incarico, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un ingiusto compenso davanti al Tribunale territorialmente competente in base al luogo in cui risiede, per chiedere la rideterminazione del compenso per l’attività professionale svolta con l’applicazione dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale relativi alla specifica attività svolta”.

 
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