cosa contiene il decreto legislativo 30 aprile – .

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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il 30 aprile, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega in materia riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), effettua la revisione complessiva del regime fiscale dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società ed enti (IRES).

Vediamo la sintesi delle misure che arrivano dal comunicato del Governo.

Per un riepilogo di tutte le novità vi segnaliamo l’ eBook:

1) Riforma delle rendite fondiarie: la riforma fiscale D.lgs

Le norme relative alla determinazione del reddito agricolo sono modificate: attualmente tali redditi sono relativi esclusivamente alle attività agricole svolte sui terreni.

Il nuovo regolamento comprende anche attività non incentrate sullo sfruttamento diretto dei terreni agricolicome il cosiddetto “colture fuori suolo” (es. attività idroponiche), svolte anche in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e attività finalizzate alla produzione di beni, compresi quelli immateriali attraverso la coltivazione, l’allevamento, la selvicoltura che contribuiscono alla tutela dell’ambientenei limiti dei corrispettivi per le cessioni di beni registrati o soggetti a registrazione ai fini IVA.

Di conseguenza, Il reddito del dominio è definito come il reddito relativo alle proprietà utilizzate per le colture fuori suoloche quindi non sono immobili produttivi di reddito, se non locati.

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2) Riforma del reddito di lavoro autonomo: la riforma fiscale D.lgs

Viene introdotto il principio onnicomprensivo come criterio generale per la determinazione dei redditi da lavoro autonomo (in analogia ai dipendenti):

  • i redditi derivanti dall’esercizio delle arti e delle professioni saranno costituiti dalla differenza tra tutte le somme e valori in genere, a qualsiasi titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’importo delle spese sostenute in stesso periodo nello svolgimento dell’attività.

Inoltre, è previsto che sono esclusi dalla formazione del redditooltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche:

  • le somme ricevute a titolo di rimborso spese sostenuti per l’esecuzione di un compito e addebitato al cliente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad esse connessi.

Il principio di cassa si conferma quale criterio di attribuzione temporale delle componenti reddituali al periodo d’imposta (quindi l’indennità rileva al momento della percezione ed i costi sono deducibili nell’anno in cui la spesa viene effettivamente sostenuta), ferme le eccezioni previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

Il regime di tassazione separata è esteso alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque relative all’attività artistica professionale.

È prevista una specifica disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Viene introdotto il principio di neutralità fiscale (quindi non realizzando plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie aventi ad oggetto conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni riguardanti società tra professionisti; contributi ad associazioni prive di personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio congiunto di arti e professioni o in società semplici; contributi di incarichi partecipativi in ​​associazioni professionali o società semplici, in altre associazioni o società costituite per l’esercizio congiunto di arti e professioni o in società tra professionisti.

Per quanto riguarda il regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  • per i redditi da lavoro autonomo l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al cliente, è stabilito un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 valgono le disposizioni vigenti prima delle modifiche apportate dal decreto, in materia di deducibilità delle spese spese e concorso nella formazione delle entrate delle relative somme ricevute a titolo di rimborso delle stesse;
  • per quanto riguarda l’attribuzione temporale dei compensi soggetti a ritenuta, le nuove disposizioni hanno effetto anche per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, sono conformi alla nuova disciplina. Rimangono invece invariati gli accertamenti ed i pagamenti tributari divenuti definitivi.

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3) Riforma del reddito d’impresa: la riforma fiscale D.lgs

Per quanto riguarda reddito d’impresa viene effettuata una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi riallineamento dei valori fiscali ai valori contabili e modifica dei criteri di determinazione del reddito d’impresa.

Nel campo della determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residential fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, viene modificato il trattamento fiscale:

  • delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura ottenuti a titolo di contribuzioni o donazioni, che possono concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui vengono riscossi;
  • la valutazione degli inventari finali di lavori, forniture e servizi;
  • differenze di tasso di cambio.

Inoltre, viene introdotta una normativa riguardante il riallineamento dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta a garantire l’omogeneizzazione delle regole dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.

Interveniamo in materia di trasferimenti d’azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di attività commerciali, introducendo la possibilità per la società conferitaria di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui avviene il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro un determinato termine) sul maggior valori attribuiti in bilancio ai beni materiali e immateriali relativi all’impresa ricevuta e viene introdotta una normativa relativa all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

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4) Diversa riforma dei redditi: la riforma fiscale D.Lgs. n

Con riguardo ai diversi redditi, è stabilito che per i terreni edificabili acquistati a seguito di donazione si assume il prezzo di acquisto a carico del donante, maggiorato dell’imposta sulla donazione nonché di ogni altro onere successivo correlato. Inoltre, con riferimento alle cessioni di immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, è previsto che nella formazione del costo di acquisto confluiscano anche l’imposta sulle donazioni nonché ogni altro relativo costo successivo, in analogia a quanto previsto attualmente previsto per quanto riguarda i terreni acquisiti per successione successoria.

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5) Riforma del reddito da lavoro dipendente: la Riforma Fiscale D.lgs

Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito da lavoro dipendente.

In particolare, i contributi e i premi corrisposti dal datore di lavoro ai familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche sotto forma di assicurazioni, aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compiere atti della vita quotidiana, o aventi ad oggetto opporsi al rischio di malattie gravi.

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo della tredicesima mensilità, è prevista l’erogazione, nel gennaio 2025, di unaindennità di 100 euro per i dipendenti per le quali, nell’anno 2024, trovano applicazione congiuntamente le seguenti condizioni:

  • reddito totale non più di 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, o almeno un figlio a carico, qualora l’altro genitore sia scomparso o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non è sposato o, se sposato, si è successivamente separato, ovvero se ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e lui non è sposato o, se sposato, si è successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni e delle indennità ad esse equiparate), percepite dal lavoratore, di importo superiore a quello delle trattenute dovute.
 
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