quando non hai più bisogno di conservarli e portarli al CAF – .

quando non hai più bisogno di conservarli e portarli al CAF – .
quando non hai più bisogno di conservarli e portarli al CAF – .

Spese mediche e farmacimeno ricevute e fatture da conservare e consegnare al CAF per la predisposizione e l’invio del modello 730/2024.

La semplificazione dei requisiti documentali è uno dei semplificazioni introdotto negli ultimi anni sul fronte dichiarazione dei redditie nel pieno della stagione del modello 730 è bene concentrarsi sulle regole da seguire.

conservazione di fatture e ricevute relativa alle spese mediche e ai farmaci portati in detrazione fiscale non ha più validità in assenza di modifiche alla normativa modulo 730 precompilato.

In caso di invio tramite CAF e intermediari in genere autorizzati è sufficiente consegnare il rendiconto dettagliato delle spese sanitariescaricabile sul Portale TS.

Le fatture e le ricevute fiscali dovranno essere evidenziate esclusivamente in relazione ai dati modificati o inseriti ex novo.

Ricevute spese mediche e farmaci, modello 730/2024: quando non serve più conservarle e portarle al CAF

Sono più di un miliardo documenti fiscali relativi a spese mediche e farmaci trattati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dei lavori per la predisposizione dell’ modulo 730 precompilato 2024.

Nel corso degli anni è diventata sempre più diffusa la procedura di comunicazione da parte dei medici, delle farmacie e, più in generale, degli operatori che operano nel settore sanitario, fattore che ha portato ad una semplificazione degli oneri documentali pagati dai contribuenti e dai professionisti.

Il decreto legislativo n. 73/2022ha obblighi di acquisizione e stoccaggio semplificati di fatture e ricevute e fare il punto sulle regole da seguire sono le guide tematiche sulle detrazioni del modello 730/2024 pubblicate il 30 maggio dall’Agenzia delle Entrate.

In generale, in caso di presentazione del modello 730 precompilato direttamente, tramite sostituto d’imposta o tramite CAF o professionisti, l’assenza di modifiche comporta la non ha più l’obbligo di conservare i documenti di spesa relativi ad oneri deducibili comunicati da soggetti terzi.

In ogni caso, per i CAF o i professionisti, l’obbligo resta verificare la corrispondenza della documentazione esibito dal contribuente con le spese indicate nel modulo precompilato.

Invece di ricevute, ricevute e fatturesarà possibile per il contribuente esibire il rendiconto dettagliato delle spese sanitarie, scaricabile tramite il Portale Tessera Sanitaria, accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto download del rendiconto dal Sistema TS.

Se la verifica tra i dati indicati in rendiconto e le spese indicate nel modello 730 precompilato non evidenzia differenze, e quindi in assenza di modifichenon vige più l’obbligo di conservazione dei documenti per CAF e professionisti.

Spese mediche e farmaci, fatture e ricevute da presentare al CAF per modifiche al modello 730/2024

Norme specifiche, però, sul fronte dati aggiunti o modificati.

In caso di difformità tra la dichiarazione o ulteriore documentazione presentata dal contribuente e le spese sanitarie riportate nel modello 730 precompilato, ai fini della modifica e integrazione dei dati ritorno al vecchio modello.

Obbligo del CAF o del professionista acquisire dal contribuente e conservare fatture e ricevute relativi a spese non indicate nella dichiarazione precompilata e il cui importo viene modificato.

Inoltre, sarà necessario che l’intermediario acquisisca e conservi il rendiconto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata e nella dichiarazione sostitutiva.

Per quanto riguarda il download del prospetto dal portale del sistema TS, l’Agenzia delle Entrate precisa in ogni caso che:

“qualora il contribuente abbia difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici e/o sia carente di competenze in materia e non sia in grado di ottenere le idonee credenziali o comunque di stampare o salvare la predetta dichiarazione dettagliata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce e conserva , al posto del presente estratto conto, i singoli documenti di spesa (ricevute, fatture, ecc.).”

Non sarà quindi possibile delegare il professionista nella procedura di acquisizione della documentazione sanitaria.

 
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