condizione poco chiara per sconti e trasferimenti – .

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condizione poco chiara per sconti e trasferimenti – .

Nonostante gli effetti esplosivi derivanti dalle modifiche apportate alla regolamentazione delle opzioni di cessione del credito e dello sconto in fattura, di cui all’art.articolo 1, comma 5, DL 39/2024l’ambito di applicazione delle nuove regole non sembra, in assenza di opportuni chiarimenti, libero da insicurezzetanto dal punto di vista oggettivo quanto soggettivo.

Vale la pena ricordare che, per notizia, ai fini dell’effettuabilità delle predette opzioni, il semplice requisito temporale della presentazione non è più sufficientedatato prima del 17.2.2023, della CILA e della delibera condominiale (o la domanda per l’acquisizione dell’abilitazione alla demo-ricostruzione) per interventi del superbonuso il titolo di studio abilitante interventi no superbonusse previsto dalla legge (altrimenti varrà l’inizio dei lavori o la stipula di contratti di fornitura di beni o servizi in data antecedente al 17.2.2023, come risultante da acconti di pagamento o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio); ma ora è richiesto anche il requisito complesso aggiuntivosia temporali che sostanziali, quindi dal 30.3.2024 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 39/2024) deve includere almeno una spesadocumentato da fattura, per “lavori già eseguiti”.

Ora, parlando delle legittime incertezze che possono aleggiare, riguardo alla definizione qui rilevante di “lavoro già fatto“, è bene sottolineare che molti operatori economici, nell’esigenza di rispettare il profilo temporale del nuovo obbligo in scadenza imminente, si sono regolarizzati venerdì 29.3.2024con l’emissione di specifiche fatture, le operazioni di “preparazione del cantiere” già implementatenella convinzione che la realtà dell’intervento descritto era adatto al consolidamentounitamente al pagamento immediato delle fatture stesse, anche i profili sostanziali della nuova condizione.

Mancano istruzioni ad hoc da parte dell’Agenzia delle Entrate, per capire se tali operazioni possano essere considerate funzionali alle finalità in questione, può essere utile richiamare i precedenti della prassi fiscale che hanno già considerato da vicino, se non il concetto testuale di “allestimento di cantiere”, almeno il concetto molto simile di “avviare il cantiere”.”.

Ci riferiamo, in particolare, al principio interpretativo consolidato recepito dal comma 10 del circolare n. 12/E/2007dal paragrafo 3.9 dal circolare n. 12/E/2010 e paragrafo 3.3.4 del circolare n. 18/E/2013determinare il regime IVA applicabile al vendita di immobili in fase di ristrutturazione; principio secondo il quale, ai fini fiscali, i gli edifici possono definirsi in fase di ristrutturazione Quando “la costruzione è iniziata” (poiché, a questo proposito, il semplice richiesta di autorizzazioni amministrative all’esecuzione dell’intervento). Alla luce di tali spiegazioni, più volte ribadite dall’Amministrazione finanziaria, appare quindi sostenibile che il punto di partenza del cantiere, rilevante agli occhi dell’Amministrazione finanziaria, possa e debba coincidere con la realizzazione del cantiere stesso: la relativa spesa può allora ritenersi pienamente riconducibile al concetto di “Lavoro già fatto”, con conseguente salvezza, ai fini delle opzioni di cessione e di sconto, delle operazioni di costruzione relative ai cantieri in questione.

Un’altra incertezza, riguardante l’ambito di applicazione della norma in esame, potrebbe riguardare, questa volta, l’ livello soggettivo e, quindi, il tipologia di contribuenti cui è indirizzata la norma stessa. Nota comearticolo 1, comma 5, DL 39/2024prevede, testualmente, a requisito oggettivo principale – sostenere spese per “lavori già eseguiti” (entro il 30 marzo) – e una previsione secondaria di natura servile rispetto alla prima: l’esclusiva dimostrabilità di quanto sopra mediante presentazione di apposita fattura. Ora, se il paragrafo 5 può trovano piena applicazione nei confronti di quei contribuenti cheper loro natura, hanno la possibilità di ricevere fatture per i lavori eseguiti – e quindi dimostrare, in questo unico modo consentito, la realtà delle opere – Tuttavia, la previsione restrittiva potrebbe essere dubbia al momento della sperimentazione degli interventi possono applicarsi a tali soggetti che, in ogni caso, non può documentare tramite fatture di terzi il sostenimento dei costi alla data di riferimento. Si pensi, ad esempio, a imprese che eseguono i lavori in propriosulle proprie proprietà, a cui il principio di competenza e non di cassa, ai fini della riconducibilità delle spese al periodo d’imposta di riferimento. Se la lettura è valida, quindi, il criterio per confermare le opzioni di cessione e sconto è l’effettivo sostenimento dei costi lavori eseguiti prima del 30.3.2024e la documentazione tramite fattura costituisce un mero mezzo di prova di tale circostanza, per le imprese che eseguono lavori sui propri immobili, l’amministrazione finanziaria dovrebbe chiarire con quali modalità alternative può dimostrare di aver sostenuto costi per lavori in corsoprima della suddetta data.

 
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