Il revisore legale certificherà la conformità del bilancio di sostenibilità – .

Il revisore legale certificherà la conformità del bilancio di sostenibilità – .
Il revisore legale certificherà la conformità del bilancio di sostenibilità – .

La bozza di Decreto delegato di recepimento dal Direttiva 2022/2464/UEDirettiva sul reporting di sostenibilità aziendale“(CSRD), che dovrebbe completare l’iter di approvazione entro il prossimo luglio, l’articolo 8 regola la “certificazione di conformità al reporting di sostenibilità”.

La CSRD richiede, infatti, che la rendicontazione di sostenibilità predisposta dalle imprese sia oggetto di a certificato di conformitàche deve essere curato da a soggetto all’uopo incaricato. Ebbene, la norma (nella versione proposta nella bozza di Decreto) prevede, al riguardo, che le società possano nominare a revisore legale o uno società di revisionee che questo argomento potrebbe essere stesso revisore incaricato della revisione legale della società, così come potrebbe essere a soggetto diversoa condizione che sia registrato in registro dei revisori legali ed ha inoltre conseguito l’abilitazione, anche per svolgimento del compito di attestazione dal rendicontazione di sostenibilità.

Nello specifico, l’articolo 8 dello schema di Decreto prevede che la figura dell’ revisore dei conti della sostenibilità corrisponde ad a soggetto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 39/2010, anche ad attestare la conformità della rendicontazione di sostenibilitàchi riceve a specifico incarico separato da quella della revisione legale della società stessa, alla quale corrispondono diversi profili di responsabilità. Lo schema di decreto introduce, nel decreto legislativo 39/2010, a nuovo articolo 14-bisintitolato “Rapporto di attestazione di conformità del reporting di sostenibilità”, ai sensi del quale il revisore della sostenibilità è tenuto a esprimere le proprie conclusioni in merito reporting di conformità predisposti dalle società, nel rispetto di quanto previsto dall’art disposizioni di riferimento, come indicato al comma 1 dell’articolo 14-bis, D.Lgs. 39/2010. È stato detto che il revisore della sostenibilità può corrispondere (o meno) al responsabile revisione legale della società; beh, quello è ulteriormente specificato società di revisione può acquisire l’incarico di revisore dei conti in materia di sostenibilità, ma a condizione che lo sia la relazione di cui all’articolo 14-bis firmato da un revisore dei conti di sostenibilità.

Uno, tuttavia, è previsto disciplina transitoria Per evitare discontinuità nei servizi di certificazione di conformità per le aziende che rientrano nell’ambito primo periodo di applicazione del CSRD; lo schema di decreto di recepimento prevede, infatti, che, per tali società, il incarichi di attestazione di conformità al precedente “dichiarazione non finanziaria”, già aggiudicato ai sensi delarticolo 3, comma 10, D.Lgs 254/2016, rimangono validi fino alla scadenza concordatafatta salva la facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico.

Il certificato di conformità deve essere redatto secondo l’art principi di attestazione che sarà adottato da Commissione europea entro il prossimo 1.10.2026. Nel frattempo, lo schema di decreto di recepimento prevede che tali principi assicurazione vengono elaborati a livello nazionale con la collaborazione delle autorità, delle associazioni di settore e degli ordini professionali e adottate dal MEF, sentita la Consob, sulla base delle medesime intese già in essere per l’evoluzione dei principi di revisione legale. Fino all’adozione di tali principi nazionali, qualora si rendesse necessario ed urgente, la Consob potrà indicare con proprio regolamento i principi di certificazione da utilizzare e, quindi, disciplinare la modalità di svolgimento del compito.

L’attuale bozza del Decreto non dà, tuttavia, attuazione l’opzione, previsto dal CSRD, che consentirebbe anche fornitori di servizi di attestazione indipendenti, per fornire il servizio assicurazione in questione. Tuttavia, le disposizioni transitorie riflettono questo fatto Consob e MEF possono crearne uno studio congiuntoentro tre anni dall’entrata in vigore del Decreto, per verificare la dimensione del fenomeno e l’effettiva capacità del mercato di assorbire l’aumento dei soggetti obbligati a certificare la conformità del reporting di sostenibilità e, allo stesso tempo, verificare costi e benefici che potrebbero derivare da un’eventuale introduzione della figura dei fornitori di servizi di attestazione indipendenti. Lo studio dovrà tenere conto anche delle esperienze maturate in altri Stati dell’UE.

Il punto che ha sollevato alcuni dubbi (e anche qualche delusione tra alcuni professionisti) lo è ciò che riguarda la qualifica del “revisore della sostenibilità”, ovvero il percorso che il Decreto disciplina, affinché il revisore legale può abilitarsi al rilascio di certificati di conformità del reporting di sostenibilità. Infatti, a regime, inizialmente a stage di almeno 8 mesi che sarebbe finalizzato a “acquisire le relative competenze teoriche e pratiche”. Il tirocinio dovrebbe essere completato ad un revisore legale o una società di revisione legale”che lo sono titolari di certificati conformità del bilancio di sostenibilità”.

Poi, una volta terminato il periodo di tirocinioil revisore deve sostenere un esame attraverso una prova scritta su argomenti specifici, proprio in materia di rendicontazione di sostenibilità. Inoltre, queste sono questioni che saranno anche oggetto di uno prova orale prevista per l’iscrizione all’Albo dei revisori contabilio una prova orale separata per qualificare quale in futuro soggetto idoneo a rilasciare il certificato di conformità.

Infine, in modo sistematico, i revisori qualificati dovranno acquisire almeno 25 crediti ogni anno corsi di formazione, di cui almeno 10 che caratterizzano le questioni di sostenibilità.

comunque, il disposizioni transitorie contenuti nell’articolo 19 dello schema di decreto prevedono che, fino al prossimo 31.12.2026 sono iscritti nel Registro dei Revisori Legali al 1° gennaio dello stesso anno considerato qualificato e possono rilasciare certificati di conformità per la rendicontazione di sostenibilità, purché acquisiti almeno 5 crediti formativi annualmente nelle tematiche caratterizzanti la rendicontazione e la certificazione di sostenibilità e hanno presentato domanda al MEF.

Come accennato, alcuni sono stati sollevati mozioni critiche sulle questioni di qualificazione; uno, oggettivamente, è di natura oggettiva. Ci chiediamo cioè, in relazione al tirocinio previsto, come possa effettivamente essere svolto nell’ prima fase storica di avviamentodato che la legge stessa prescrive che questo debba essere maturato proprio all’a soggetto già autorizzato al controllo di sostenibilità. Esiste quindi una possibilità rischio di collo di bottigliache dovrà però essere verificato nella pratica, una volta diventato più chiaro comprendere la portata del fenomeno e dei soggetti abilitati già al primo turno; elementi plausibili che emergono da quello studio al quale il decreto richiama congiuntamente MEF e Consob.

 
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