Onorari dei commercialisti – Focus fiscale – .

Onorari dei commercialisti – Focus fiscale – .
Onorari dei commercialisti – Focus fiscale – .
Il 1° luglio è stato pubblicato il Pronto Ordini n. 51/2024, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha risposto a due quesiti riguardanti il ​​pagamento delle quote associative degli associati.

Con il primo quesito, l’Ordinanza sottoscritta chiedeva se la condotta del committente che, dopo aver ricevuto via e-mail il suddetto preventivo, senza accettarlo formalmente, avesse affidato al socio diverse pratiche di certificazione e pagato solo alcune fatture emesse in conformità al preventivo, potesse costituire condotta determinante ai fini dell’accettazione di un preventivo, avente ad oggetto i corrispettivi per l’attività di “certificazione dei crediti edilizi”.

Al riguardo, il Consiglio nazionale ha affermato che il rapporto tra professionista e committente rientra nel contratto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c. e che ai fini della conclusione del contratto non è richiesta una particolare forma “ad substantiam”, salvo che il soggetto assistito non sia una Pubblica Amministrazione. Da ciò consegue (cfr., tra i tanti, Cass. civ. n. 20902/2023) che “quando un professionista deduce l’esecuzione di un rapporto di prestazione professionale a titolo per il diritto al proprio compenso, è necessario fornire la prova dell’affidamento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a dimostrare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della propria attività e della propria opera da parte del committente convenuto per il pagamento di detto compenso”. È inoltre principio generale dell’ordinamento che i contratti si concludano con lo scambio dei consensi, costituito dalla proposta contrattuale (rappresentata generalmente dall’affidamento dell’incarico), nonché dall’accettazione (espressa anche dalla “facta concludentia”) da parte del professionista, che esegue la prestazione richiesta.

Di conseguenza, in linea di principio – si legge nel PO 51/2024 -, «è possibile ritenere che l’accettazione della proposta contrattuale possa manifestarsi anche attraverso comportamenti conclusivi del committente, tra i quali può essere annoverato anche l’affidamento dell’incarico a seguito della ricezione di un preventivo. Tuttavia, l’accertamento fattuale dei comportamenti del committente non può che essere demandato, caso per caso, all’Ordine».

Con il secondo quesito, l’Ordinanza sottoscritta ha chiesto “chiarimenti” sulla condotta da adottare nel caso in cui riceva una richiesta di parere su un compenso professionale in cui solo per alcune attività i compensi indicati dall’iscritto risultano conformi ai parametri previsti dal D.M. 140/2012, mentre per altre non lo sono, in quanto vengono indicati compensi più elevati.

Ebbene, il Consiglio nazionale ha osservato che la formulazione di pareri sulla liquidazione dei compensi relativi alle prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lettera i), D.Lgs. n. 139/2005, che persegue una finalità di interesse pubblico, esercitata nell’interesse della categoria professionale e a tutela della comunità che ad essa si rivolge. Essa consiste in una valutazione tecnica sull’individuazione delle attività svolte dall’iscritto e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto al D.M. n. 140/2012.

Di conseguenza – si legge in via conclusiva nel PO n. 51/2024 – «l’Ordinanza, rilevata l’incongruenza rispetto ai parametri del D.M. n. 140/2012 delle singole voci di attività, dovrà ricondurre il relativo indennizzo agli importi indicati dal D.M. medesimo e, conseguentemente, rilasciare parere di congruità per un importo inferiore a quello indicato dall’iscritto. Ciò, salvo che l’indennizzo indicato in importo superiore al D.M. n. 140/2012 non sia stato espressamente accettato per iscritto dal soggetto assistito, essendo noto che l’accordo sull’indennizzo è libero».

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV è perfetto in città, ma anche per i viaggi – .
NEXT lo sciopero dei lavoratori manda tutto a rotoli – .