la proroga Covid non ha effetti sugli anni successivi – .

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La lettura congiunta della normativa suggerisce pertanto di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli obblighi e dei pagamenti tributari e

La lettura congiunta della normativa suggerisce quindi di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli obblighi e dei pagamenti tributari per eventi eccezionali, ossia il 2020.

Quando riceviamo un avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate o di un altro ente fiscale (ad esempio il Comune che ci chiede l’IMU, Enpam o INPS), una delle prime cose che si guarda è la data del provvedimento originario. Quasi tutti sanno, infatti, che l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi a cui si riferisce (art 43 DPR 600/73). Quindi, da chiarire, se è l’imposta o il contributo a cui si riferisceLa denuncia si riferisce all’anno 2015, la relativa denuncia è quella del 2016, e la scadenza è il 31 dicembre 2021.

Questa incrollabile convinzione è stata minata nel periodo della pandemia da alcuni provvedimenti del Governo che, per agevolare il lavoro degli uffici rimasti non tutelati, hanno introdotto una proroga delle scadenze, su cui le strutture hanno calibrato la propria produzione anche negli anni successivi. Secondo quanto disposto dall’art. 67 del D.Lgs. 18/2020, la sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini relativi a è inoltre attivata l’attività di liquidazione, controllo, accertamento e recupero ed è inoltre attivata una proroga 85 giorni per la prescrizione e la decadenza. In sostanza, nell’esempio sopra riportato, la decadenza verrebbe posticipata dal 31 dicembre 2021 al 26 marzo 2022.

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Una panacea per gli incarichi in ritardo e un’ulteriore mannaia per il contribuente, che passò improvvisamente dal sospiro di sollievo per una scadenza che credeva scaduta, alla disperazione per esserlo stato pizzicato proprio negli ultimi giorni utili prima della decadenza. Ma questa situazione sembra destinata a cambiare e ritornare alle origini. Infatti, con la CGT 1° Latina 25 ottobre 2023 n. 974, la Corte di Giustizia di primo grado Latina lo ha stabilito in tema di accertamento, la proroga di 85 giorni legata al Covid-19 non produce un effetto a cascata sugli anni successivi.

Nel caso di specie, un avviso di accertamento per l’anno 2016 è stato notificato dall’Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2023, poco prima della decadenza, considerata la proroga, ma ancora in tempo. Tuttavia, la Corte sottolinea che il citato art. 67 del D.Lgs. 18/2020, al comma 4 si fa riferimento all’art. 12, comma 1 del D.Lgs 159/2015, il quale prevede che la sospensione possa operare solo con riferimento all’anno in cui si è verificato l’evento eccezionale e non a cascata negli anni successivi. E questo principio va applicato non solo al caso specifico del Covid-19, ma in relazione a qualunque evento eccezionale che possa comportare la sospensione dei termini di pagamento.

La lettura congiunta della normativa suggerisce quindi di fare esclusivo riferimento ai termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno in cui è disposta la sospensione degli obblighi e dei pagamenti tributari per eventi eccezionali, ossia il 2020. Sono solo tali termini potrebbe essere prorogati di 85 giorni, non quelli che scadono negli anni successivi. Una proroga generalizzata e di ampio respiro dei termini di valutazione – conclude la fraserisulterebbe ingiustificata e immotivata, determinando una palese violazione dell’ambito di applicazione delle disposizioni emergenziali della normativa Covid-19 per la logica che le ha ispirate e cioè, da un lato, non gravare i contribuenti nel periodo interessato dalla dell’evento eccezionale e, dall’altro, di non ostacolare l’attività degli uffici finanziari, che risultano parimenti limitate nello stesso periodo.

Bisogna dire ai contribuenti, quindi, e soprattutto ai medici, di tenere d’occhio le date, sostenendo – come accadeva prima del Covid – che l’atto cade in prescrizione se la notifica dell’accertamento avviene dopo il 31 dicembre dell’anno di scadenza.

Tag: Prescrizione tributo contributo accertamenti Covid proroga effetto successivi anni

 
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