il caso del comune di Treviso – .

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Con l’ordinanza n. 10505 del 2024, la Corte di Cassazione si è occupata di un caso relativo al Comune di Treviso, coinvolto in una controversia riguardante la legittimità degli autovelox utilizzati per rilevare le violazioni della velocità. La Corte ha ribadito l’importanza dell’omologazione dei dispositivi come standard necessario per garantire la validità delle valutazioni.

Corte di Cassazione-Sezione. IICiv. ord. N. 10505 del 18-04-2024

La domanda

Il Comune di Treviso aveva proposto ricorso avverso una sentenza del giudice di pace del locale Tribunale che aveva accolto l’opposizione di una persona riguardo ad un verbale di indagine della polizia locale. La segnalazione riguardava una violazione del limite di velocità su una tangenziale. Il Tribunale di Treviso ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di primo grado, poiché le apparecchiature utilizzate per l’accertamento non erano state preventivamente omologate ai sensi di legge. Avverso tale decisione il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione.

I motivi di ricorso

Il Comune di Treviso ha presentato ricorso in cassazione denunciando la violazione dell’art varie norme del Codice della Strada tra cui l’art. 142 e 45, sesto comma, nonché le pertinenti disposizioni legislative e ministeriali. Il Comune ricorrente ha impugnato la sentenza impugnata, sostenendo che non sussiste alcuna differenza sostanziale tra l’omologazione e l’omologazione delle apparecchiature utilizzate per l’accertamento delle violazioni della velocità.
In particolare, il Comune ha sostenuto che la norma non fornisce un’indicazione chiara di cosa costituisca approvazione, e che pertanto tale concetto debba essere interpretato facendo riferimento ad altre disposizioni normative. Pertanto, il Comune ha ritenuto che le apparecchiature utilizzate per l’accertamento del superamento della velocità, pur non essendo omologate, ha comunque seguito un regolare iter di approvazione ed è quindi legittimo ai fini dell’accertamento della violazione stessa.

Le argomentazioni della Corte

I giudici di legittimità hanno ritenuto infondato il motivo presentato dal Comune di Treviso , dichiarando infondato il ricorso. Innanzitutto, la Corte ha ritenuto che l’omologazione del dispositivo autovelox non possa essere considerata equivalente all’omologazione prevista dalla legge. Hanno evidenziato che l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada cita esplicitamente l’omologazione dell’attrezzatura come requisito fondamentale, mentre il regolamento chiarisce che l’omologazione è solo un primo passo, precedente all’omologazione vera e propria. Pertanto, secondo i giudici, l’approvazione non può essere considerata sufficiente a garantire la validità della valutazione delle violazioni della velocità.
Inoltre, il il settimo comma prevede che su ciascun elemento conforme al tipo omologato o al prototipo omologato siano indicati il ​​numero e la data del decreto ministeriale, unitamente al nome del costruttore.

Differenza tra approvazione e approvazione

I giudici hanno ritenuto valida la distinzione operata dalla sentenza impugnata tra le due procedure di approvazione e di omologazione. Questa distinzione si basa sul fatto che l’approvazione consente la produzione in serie di un dispositivo testato in laboratorio, mentre l’approvazione non richiede il confronto del prototipo con requisiti specifici del regolamento. L’approvazione, quindi, ha carattere sia amministrativo che tecnico, ed è volta a garantire la perfetta funzionalità e precisione dello strumento elettronico utilizzato per l’accertamento delle violazioni della velocità.
Recentemente la legittima giurisprudenza ha ribadito che, in caso di controversie sulla validità del dispositivo utilizzato per misurare la velocità, il giudice deve verificare se sono stati effettuati i necessari accertamenti.
Tale verifica deve basarsi sulle certificazioni di approvazione e conformità dell’apparecchio e non può essere dimostrata con altri mezzi come il rapporto di valutazione. Le circolari ministeriali citate dal Comune ricorrente, che sembrano suggerire un’equivalenza tra omologazione e omologazione, non possono, a parere dei giudici, sovvertire l’interpretazione delle norme del Codice della strada.

Conclusioni

In conclusione, l’articolo 142, comma 6, del CdS deve essere interpretato congiuntamente all’articolo 45, comma 6, che distingue chiaramente tra approvazione e approvazione dei dispositivi di accertamento delle violazioni. Alcuni di questi dispositivi devono necessariamente essere omologati, mentre per altri è sufficiente l’omologazione. Tuttavia, la sola approvazione non è sufficiente per legittimare il rilevamento della velocità tramite gli autovelox.

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