Il Consiglio di Stato torna sulle concessioni marittime e diventa (di nuovo) legislatore – .

Il Consiglio di Stato torna sulle concessioni marittime e diventa (di nuovo) legislatore – .
Il Consiglio di Stato torna sulle concessioni marittime e diventa (di nuovo) legislatore – .
Con la sentenza n. 3940 del 30 aprile 2024, la settima sezione del Consiglio di Stato è tornata a pronunciarsi sulla controversa questione delle concessioni balneari. Si direbbe “facciamo le solite”, e in effetti è difficile fare un’esclamazione diversa, soprattutto soffermandosi sulla parte finale della sentenza, quando il giudice amministrativo sembra incorrere nelle solite ‘tentazioni’ di sostituire le prerogative che dovrebbe spettare esclusivamente al Parlamento e al Governo.

A questo proposito, pur sapendo che è in corso un serrato dialogo tra Governo e Unione Europea per trovare un accordo in merito al riordino del demanio marittimo, il Consiglio di Stato non ha ritenuto opportuno osservare la norma che mette in guardia il Le amministrazioni hanno indetto le procedure concorsuali accessibili al pubblico e di fatto hanno obbligato queste ultime ad attivarsi in tal senso. Non solo, ma tale obbligo è stato deliberatamente imposto a seguito della mappatura effettuata dal Governo e trasmessa alle istituzioni euro-unitarie, che attesta tecnicamente l’insussistenza del requisito di scarsità della risorsa statale costiera e la cui attendibilità appare essere, ad oggi, al centro del tavolo delle trattative tra lo Stato membro e la Commissione UE.

Ed è proprio in relazione al venir meno del requisito della scarsità delle risorse che il giudice amministrativo manifesta, ancora una volta, la sua intenzione di colmare (rectius: occupare) l’inerzia del legislatore, benché quest’ultimo si stia interfacciando con istituzioni sovranazionali per sviluppare ( è ora) una specifica disciplina in materia di concessioni demaniali marittime. A questo proposito, il paragrafo § 11.9. è emblematico, soprattutto laddove Palazzo Spada, nel respingere la tesi della società ricorrente, la dichiara infondata “poiché la risorsa è certamente scarsa, come questo Consiglio di Stato ha già chiarito nella stessa sentenza in seduta plenaria [la n. 17 del 2017]e la presenza o meno di un interesse transfrontaliero non dipende certo dalla mera – per quanto solo dichiarata – limitata rilevanza economica della concessione”.

Pertanto, il giudice amministrativo ribadisce senza mezzi termini la sussistenza del requisito della scarsità della risorsa costiera, non motivando la sua affermazione e, per di più, avvalendosi delle prerogative di un altro potere statale, vale a dire il potere legislativo, che solo il Parlamento – o il Governo su delega di quest’ultimo – può esercitare. Inoltre, la settima sezione giudica del tutto irrilevante la rilevanza economica della concessione che, invece, sembra essere stata una delle principali questioni che la stessa Commissione Europea ha sollevato nei confronti dell’esecutivo italiano. Occorre infine sottolineare il riferimento operato dai giudici al precedente, ritenuto vincolante, dell’Adunanza Plenaria n. 17 del 2021, che presenta gli stessi ed identici vizi che hanno portato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. https://www.traniviva.it/notizie/concessione-balneari-Ancora-troppe-incertezze-cosi-la-bolkestein -è-diventato-realtà/) di annullare con rinvio la decisione ‘gemella’ n. 18/2021. A questo proposito, la domanda sorge spontanea: come sia possibile richiamare un precedente giurisprudenziale che riproduca esattamente lo stesso vizio, ossia l’eccesso di potestà giurisdizionale per l’esclusione dal contraddittorio (in quanto principio direttamente tutelato dalla Costituzione) del parte necessaria, per la quale la Suprema Corte ha annullato una sentenza di analogo contenuto. I dubbi restano, anzi, aumentano, visto che le sentenze delle Sezioni Unite non risultano essere state accolte dai giudici di Palazzo Spada.

In definitiva, la situazione che riguarda il settore demaniale marittimo – e i suoi operatori – sembra essersi estremamente complicata a seguito della reiterata decisione del Consiglio di Stato di sovrapporre le proprie prerogative giurisdizionali a quelle spettanti al solo legislatore, questa volta con una decisione di difficile comprensione finalizzato ad accelerare le procedure di gara nonostante le trattative in corso tra Roma e Bruxelles. Non una bella notizia da comunicare a imprenditori e lavoratori del settore balneare, in una giornata che dovrebbe invece essere di festa. Per questo questo 1° maggio non può che racchiudere un pensiero doveroso per un settore che da anni subisce l’inerzia, l’indecisione e la mancanza di coraggio altrui e che merita un attestato di piena solidarietà.

– Avv. Francesco Tomasicchio, (studente di dottorato in Diritto Comparato presso l’Università di Roma “La Sapienza” e attualmente Visiting Scholar presso la Columbia Law School di New York)

 
For Latest Updates Follow us on Google News
 

PREV “Una bozza di accordo Stato-Regioni sul lavoro negli spazi confinati è in Parlamento da due anni. “La strage poteva essere evitata” – BlogSicilia – .
NEXT «Mancano i pezzi di ricambio, almeno prendi l’auto a noleggio o rimborsi» – .