Le sentenze dicono, in verità, una cosa abbastanza ovvia e cioè che, laddove un regolamento (in questo caso una delibera della Regione Lombardia) richiede, come requisiti organizzativi di un laboratorio ai fini dell’accreditamento, la presenza di un TSLB (Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico ) iscritto nel relativo albo, tale figura non può essere sostituita da un biologo, il quale non può essere assunto per svolgere le mansioni del TSLB.
La sentenza è, a mio avviso, ben motivata e punta molto anche sulla parziale sovrapposizione di funzioni (come avviene per ingegneri e geometri, avvocati e notai, ecc.). Ma, se per precisa scelta legislativa (legge 3/2018) TSLB è diventata una professione regolamentata, nessun altro professionista – nemmeno il biologo – può sostituire la funzione che prevede l’iscrizione nel relativo albo.
Attenzione, la sentenza non dice che il TSLB ha il diritto di svolgere esclusivamente quei compiti, che sarebbero preclusi al biologo, ma solo che se la normativa richiede un TSLB, il laboratorio deve essere dotato di un TSLB e non di un biologo . La sentenza, tuttavia, non aggiunge alcuna ulteriore competenza di autonomia professionale ai tecnici di laboratorio.
Sen. Dott. Vincenzo D’Anna
Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini Biologici
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