PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA DEI TERRENI E DELLE AREE INCOLTIVATE, PUBBLICATA L’ORDINANZA 2024 – .

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA DEI TERRENI E DELLE AREE INCOLTIVATE, PUBBLICATA L’ORDINANZA 2024 – .
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Come ogni anno in questo periodo, è stata pubblicata l’ordinanza con l’obiettivo di prevenire gli incendi, che potrebbero verificarsi nel territorio comunale, con l’avvicinarsi della stagione estiva.

L’ordinanza è rivolta a tutti gli enti interessati operanti nel territorio comunale e ai privati ​​proprietari, possessori o gestori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli coltivati, incolti, abbandonati, prati, pascoli e aree incolte, giardini, ecc. a tutti i proprietari prospicienti terreni adiacenti alle strade comunali e locali e tutti i proprietari prospicienti aree o spazi pubblici e comunque tutti i proprietari di terreni incolti in genere.

Viene ordinata la pulizia dei terreni, il taglio della vegetazione incolta e la rimozione dell’erba secca e di eventuali rifiuti entro il 30 aprile 2022.

Nello specifico, a tutela del territorio dovranno essere realizzate le seguenti opere:

Dal 22 aprile 2022 al 20 ottobre 2024

A tutti i proprietari di terreni ricadenti nel centro abitato o nelle immediate vicinanze, di osservare l’obbligo di tenere gli stessi sgombri da sterpaglie, erbe e foglie secche o altri materiali combustibili, che potrebbero essere facilmente escabili e/o interfacciabili strumento di propagazione dell’incendio.

A tutti i proprietari e affittuari di terreni lungo tutte le strade del territorio comunale affinché siano tenuti sgombri da covoni di cereali, erbe, ramoscelli, foglie secche o altro materiale combustibile, provvedendo alla messa a nudo del terreno e al taglio di siepi, erbe e rami, che estendervi sopra, nonché l’immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulizia, depositandoli all’interno della vostra proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalla pista e/o banchina;

Tutti i proprietari o gestori di terreni agricoli seminativi sono tenuti ad osservare l’obbligo di realizzare, nello stesso giorno lavorativo in cui viene effettuata la raccolta, una fascia di larghezza non inferiore a m. 10 dove non siano presenti stoppie, cespugli o altro materiale infiammabile. Tale fascia dovrà essere creata lungo tutto il perimetro del fondo, mediante aratura. Durante la semina e per quanto possibile anche nelle fasi successive, negli appezzamenti di grandi dimensioni devono essere predisposte fasce tampone di larghezza pari a 10 metri ad una distanza di 200 metri in direzione ortogonale, completamente libere da vegetazione. In nessun modo sarà possibile mantenere i terreni con stoppie senza i tagliafuoco sopra menzionati.

Tutti i proprietari e affittuari di terreni, al fine di evitare il propagarsi dell’incendio, devono eliminare il sottobosco e la vegetazione secca attorno ai fabbricati e agli impianti nonché dai confini della proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a m. 20.

A tutti i proprietari delle strade nel territorio del comune di Paternò, di pulire i pendii dalle sterpaglie per una fascia di 10 metri;
La presente Ordinanza vieta espressamente, nel suddetto periodo, anche la combustione direttamente in cantiere di rifiuti vegetali non pericolosi (paglia, sfalci e potature nonché altro materiale naturale agricolo o forestale), anche se in quantità pari o inferiori a tre metri cubi metri per ettaro in quanto da tale attività possono derivare rischi per l’incolumità pubblica e privata; l’inosservanza di tale divieto è considerata illecita nei periodi indicati ed è punibile a norma di legge.

Nelle aie devono essere osservate le seguenti regole:

  • i singoli mucchi di grano devono essere distanziati non meno di metri l’uno dall’altro. 6;
  • il tubo di scarico dei motori termici deve essere dotato di parascintille;
  • le riserve di carburante necessarie all’alimentazione dei motori delle attrezzature utilizzate devono essere poste ad una distanza non inferiore a 10 metri dalle macchine e dai cumuli di grano e/o paglia;
  • il rifornimento di attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc., deve essere effettuato a motore spento;
  • Sulle trebbiatrici deve essere installato un estintore a polvere da almeno litri. 10,00 e per ogni trattore uno da almeno litri. 8.00;
  • i residui di paglia o altro materiale combustibile devono essere rimossi dal trattore e dalle trebbiatrici;
  • In punti ben visibili del cortile dovranno essere affissi cartelli con la scritta “Divieto di fumare e/o usare fiamme libere”.

I comandi militari, nel periodo compreso tra il 22 aprile 2024 e il 20 ottobre 2024, dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire eventuali inneschi o incendi.

Chiunque avvisti un incendio, in campagna, nei boschi o in qualunque parte del territorio comunale, ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Corpo Forestale tramite il numero verde “1515”, ai Vigili del Fuoco tramite il numero verde “ 115” e/o presso i locali dell’Autorità PS

Ferme restando le norme stabilite dagli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., le violazioni della presente ordinanza saranno perseguite anche amministrativamente con l’irrogazione a carico del trasgressore di una sanzione pecuniaria da € 1.032,00 a € 10.329,00 (art. 10 comma 6, legge 21.11.2000 n.353).

Tale sanzione sarà irrogata secondo le modalità stabilite dalle leggi vigenti in materia e con provvedimento del Sindaco o di chi ne fa le veci.

Per i terreni che versano in condizioni di accentuato degrado e abbandono per la fitta ed intensa presenza di vegetazione secca, tali da costituire un grave pericolo per la propagazione degli incendi, l’amministrazione comunale, rappresentata dal Comando di Polizia Municipale, autonomamente o di concerto con il Corpo Forestale o altre forme di Polizia, procederà ad effettuare uno specifico sopralluogo e, se necessario, diffiderà i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualunque titolo fruiscono del terreno, come previsto dalla normativa vigente, ad effettuare i lavori di pulizia dei l’intero fondo, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 15 giorni.

E’ ANCHE VIETATO
Durante tutto l’anno gettare fiammiferi, sigari o sigarette dai veicoli o comunque lasciarli a terra
sigarette ed ogni altro tipo di materiale acceso e/o incandescente.

Nel periodo dal 22 aprile 2024 al 20 ottobre 2024, in prossimità dei boschi e dei terreni cespugliosi, ricadenti nel territorio comunale:

  • accendere fuochi;
  • utilizzare fiamma o apparecchi elettrici per tagliare i metalli;
  • utilizzare stufe inceneritrici che producono scintille nei boschi e nei terreni cespugliosi;
  • utilizzare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza preventiva autorizzazione degli organi competenti;
  • effettuare qualsiasi altra operazione che possa creare un immediato pericolo di incendio; nei terreni agricoli:
  • la combustione di rifiuti vegetali non pericolosi (paglia, sfalci e potature nonché altro materiale naturale agricolo o forestale) direttamente in loco, anche se in quantità pari o inferiori a tre metri cubi per ettaro.

Gli inadempienti saranno responsabili per tutti i danni che dovessero derivare, a seguito di incendio, a persone e/o a cose mobili ed immobili a causa della mancata osservanza della presente ordinanza e verranno denunciati ai sensi degli artt. 449 e 650 del CP

In caso di inadempimento da parte dei proprietari dei terreni, verrà attuato il potere sostitutivo dell’Amministrazione Comunale, effettuando la pulizia dei terreni e/o campi incolti ed abbandonati, addebitando i relativi costi economici agli inadempienti. proprietari.

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