Non ha quantificato il costo del personale, l’affidamento diretto di Dulbecco alla Sicurtransport è illegittimo – .

Non ha quantificato il costo del personale, l’affidamento diretto di Dulbecco alla Sicurtransport è illegittimo – .
Non ha quantificato il costo del personale, l’affidamento diretto di Dulbecco alla Sicurtransport è illegittimo – .

Quell’incarico era sbagliato. Almeno secondo quanto hanno stabilito i giudici del Tar Calabria. E così ora grava anche sulla società Dulbecco la circostanza del risarcimento dei danni. Il ricorso è stato presentato dal Pol. Service Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Pitaro, Gaetano Liperoti, contro l’Azienda Ospedaliera Universitaria “R. Dulbecco”, difeso dall’avvocato Florenza Russo, e contro la Sicurtransport SpA, non costituitasi in giudizio.
Il fondamento del ricorso è l’annullamento della delibera dirigenziale n. 772 del 06.05.2024 del Policlinico Universitario “Renato Dulbecco”, concernente l’affidamento diretto del servizio di portineria temporanea per gli ospedali Pugliese e Ciaccio all’operatore economico Sicurtransport spa

I FATTI

Pol. Service srl ha partecipato ad un procedimento tramite RdO su MePA per l’affidamento diretto del servizio di portineria temporanea per gli ospedali “Pugliese” e “Ciaccio”, della durata di tre mesi (dal 01.05.2024 al 31.07.2024), più eventuale proroga tecnica, di il monte ore complessivo è pari a circa 10.635,5 ore, reso noto dall’AOU Dulbecco di Catanzaro con lettera di invito. Hanno partecipato alla procedura tre operatori economici (Sicurtransport spa, Pol Service srl e Pegaso Service srl) con la presentazione delle rispettive offerte economiche. Con delibera dirigenziale n. 772 del 06.05.2024, la gara è stata aggiudicata a favore di Sicurtransport SpA, autrice dell’offerta economicamente più bassa, mentre la società ricorrente si è classificata al secondo posto. L’offerta di Pegaso è stata ritenuta incongrua.

Tuttavia, secondo l’escluso, a seguito dell’accesso agli atti, l’aggiudicatario, nell’ambito della propria offerta economica, non ha indicato il costo della manodopera nel modulo di offerta, realizzato sulla piattaforma MePA della Consip, contrariamente a quanto previsto dalla norma .

LE RAGIONI DI DULBECCO

La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che trattandosi di affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, gli esiti del confronto comparativo mediante l’acquisizione di preventivi multipli non sarebbero contestabili, non essendo gli altri operatori invitati a presentare la propria offerta legittimati a contestare le valutazioni dell’Amministrazione. Ha ritenuto che la verifica di congruità delle retribuzioni minime non mancasse e che sarebbe stata effettuata nell’ambito della determinazione dell’aggiudicazione a seguito di un incontro tenutosi tra rappresentanti della Società, dell’appaltatore Sicurtransort e di una sigla sindacale, nel corso del quale avrebbe stata assicurata l’applicazione del CCNL di categoria ai contratti dei lavoratori da assumere.

LE MOTIVI DEI GIUDICI CHE HANNO RITENUTO AMMISSIBILE L’APPELLO

Sulla base degli indici normativi, il collegio ha ritenuto che non si possa escludere l’applicabilità (anche) agli affidamenti diretti della norma sull’indicazione obbligatoria del costo del lavoro, pena l’esclusione del concorrente.

Chiarita l’applicabilità della norma dell’indicazione separata obbligatoria del costo del lavoro anche agli affidamenti diretti, è opportuno verificare se nel caso specifico non sussistano circostanze che consentano di derogare alla richiamata regola generale, che ha anche forza eterointegrativa rispetto al la lex specialis della razza che non può contemplarla.

Ciò chiarito, dalle emergenze documentali risulta anzitutto che la stazione appaltante ha avviato una procedura di selezione mediante confronto tra più offerte, ragion per cui la premessa difensiva dell’amministrazione convenuta è incentrata sulla temporaneità dell’incarico “nelle pendenze della definizione di procedure di maggiore portata e durata” posto che, avendo comunque attuato un’affidamento diretto di un servizio – mediante confronto tra preventivi – destinato ad essere remunerato con risorse pubbliche, si è comunque verificata una competizione tra operatori economici a carattere selettivo. In secondo luogo, non risulta che l’offerta economica del primo laureato contenga il dettaglio dei costi relativi alla manodopera né, sul piano materiale, vi siano limiti all’indicazione nei moduli di dichiarazione, come dimostra il fatto che l’offerta dell’altro interessato indichi espressamente i costi per la sicurezza e che il ricorrente, a differenza dell’altro interessato, abbia correttamente integrato il modulo con l’indicazione di entrambe le predette voci di costo.

ACCOGLIENZA DELLA DOMANDA E RISARCIMENTO DEI DANNI

La richiesta, secondo i giudici, va accolta, limitatamente al mancato guadagno percepito. Ai fini del risarcimento, l’Amministrazione dovrà pertanto procedere, entro 60 giorni dalla pubblicazione (o, se precedente, dalla notifica) della presente sentenza, a formulare una proposta di quantificazione del risarcimento, secondo i seguenti criteri: per il ai fini del computo dell’utile, deve essere calcolato il profitto che la società avrebbe ottenuto dall’esecuzione dell’ordine in relazione all’offerta formulata e alla sua struttura dei costi, alla luce della documentazione prodotta; al profitto così calcolato dovrà essere ridotto l’aliunde perceptum vel percipiendum, equamente determinato nella misura del 30% del profitto. non può essere riconosciuto alcun danno curriculare che di fatto non sia stato lamentato né quantificato con riferimento alla partecipazione della società a future procedure di gara, così come non possono essere riconosciuti i costi di partecipazione alla procedura in quanto destinati a rimanere a carico del concorrente sia in caso di cessione o mancata cessione e, anzi, in caso di cessione, destinati a ridurre l’utile sociale.

LA DECISIONE FINALE

Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Prima Sezione), decidendo in via definitiva sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di affidamento diretto n. 772 del 06.05.2024; dichiara l’inefficacia del contratto stipulato con l’altro interessato; condanna la stazione appaltante a disporre l’affidamento diretto in favore del ricorrente per il periodo residuo della prestazione oggetto del contratto; condanna l’Azienda Ospedaliera Universitaria Dulbecco a risarcire alla Pol.Service srl un danno equivalente per la parte di contratto già eseguita dalla controparte e stabilisce i criteri per la relativa quantificazione.

L’avvocato Pino Pitaro esprime interviene sulla vicenda per esprimere: “La soddisfazione è grande: il TAR ha accolto la mia tesi: le norme sul costo del lavoro valgono anche per gli affidamenti diretti”.

 
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