Sentenza TAR su affidamento diretto, gara e anomalia – .

Sentenza TAR su affidamento diretto, gara e anomalia – .
Sentenza TAR su affidamento diretto, gara e anomalia – .

In un recente video, il dottor Simone Chiarelli commenta la sentenza del TAR Lombardia 1778/2024 dedicata all’affidamento diretto, gara e anomalia nel mondo degli appalti.


Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, ha emesso la propria decisione in merito ad un contenzioso relativo all’affidamento del servizio di inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati nel settore delle pulizie edili comunali.

Il caso

La vicenda giudiziaria ha preso avvio con la determinazione del Comune di avviare una procedura di affidamento diretto, come previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo base di € 81.760,00 oltre IVA. Il Comune ha richiesto preventivi a cinque operatori, valutando le rispettive offerte tecniche ed economiche.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto migliore, sotto il profilo qualitativo e organizzativo, una delle offerte presentate, ma ha ritenuto inadeguato il costo orario proposto, inferiore al costo di riferimento ministeriale, ritenendo necessari ulteriori costi di gestione specificati nel capitolato.

Di conseguenza, il servizio è stato assegnato a un altro concorrente. La società ha poi impugnato tale decisione, contestare la procedura di affidamento diretto e sostenendo violazioni normative e procedurali, nonché l’eccessivo potere dell’amministrazione comunale.

Il principio di anomalia nel contesto dell’assegnazione diretta

Il TAR Lombardia ha esaminato i motivi del ricorso, rigettandoli tutti. Quanto al primo motivo, concernente la verifica della congruità dell’offerta, il Tribunale ha accertato che l’amministrazione non ha violato la disciplina della gara e ha agito nel rispetto della discrezionalità ad essa attribuita dalla legge nel giudicare la congruità economica delle offerte ricevute.

Per quanto riguarda il secondo motivo, che contestava la natura della procedura di gara negoziata e non di aggiudicazione diretta, il TAR ha confermato che l’amministrazione ha correttamente seguito le disposizioni relative all’affidamento diretto, senza trasformarlo in una procedura di gara comparativa.

Il TAR Lombardia ha quindi valutato se la decisione del RUP fosse inficiata da anomalie, quali illogicità, irragionevolezza o irrazionalità, concludendo che la valutazione del RUP era legittima e non manifestamente viziata da vizi procedurali o decisionali.

Pertanto, il ricorso è stato respinto e le domande di annullamento, surrogazione e risarcimento del danno sono state dichiarate infondate. Le spese legali sono state poste a carico del ricorrente, con parziale risarcimento in considerazione della parziale sconfitta dell’amministrazione comunale su un aspetto della causa.

In sintesi, il principio di anomalia nell’ambito dell’affidamento diretto implica che l’amministrazione debba verificare se l’offerta economica proposta dagli operatori è congruente con i parametri di riferimento, anche nel caso in cui non venga applicata una procedura di gara completa. La discrezionalità amministrativa nella valutazione dell’anomalia richiede che le decisioni siano motivate e non irragionevoli, garantendo il rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici.

Commento ad una sentenza del TAR su cessione diretta, gara e anomalia

Per fornire una panoramica dell’argomento sul tuo canale YouTube Simone ChiarelliDirigente della Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in problematiche giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, dei SUAP e della disciplina generale degli enti locali, ha reso disponibile un nuovo video.

Puoi guardare il video commento nel lettore video qui sotto.

Italiano:


Fonte: articolo della redazione, video di Simone Chiarelli


 
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