Misure di prevenzione del rischio incendi boschivi – Ordinanza anno 2024 – .

Misure di prevenzione del rischio incendi boschivi – Ordinanza anno 2024 – .
Misure di prevenzione del rischio incendi boschivi – Ordinanza anno 2024 – .

Adottata, come di consueto nel corso della stagione estiva, l’ordinanza sindacale contenente misure di prevenzione del rischio incendi boschivi in ​​vista del periodo di massima pericolosità.

Inoltre, al fine di prevenire lo sviluppo di incendi di interfaccia, è severamente vietato:

– accendere fuochi di qualsiasi genere;
– far esplodere mine o utilizzare esplosivi;
– utilizzare la fiamma o utensili elettrici per tagliare il metallo;
– utilizzare motori (ad eccezione di quelli utilizzati per l’esecuzione di lavori forestali autorizzati e non in contrasto con il Regolamento generale e forestale di polizia e con altre norme applicabili), stufe o inceneritori che producono scintille o braci;
– apertura o bonifica di tagliafuoco mediante l’uso del fuoco;
– fumare, gettare via fiammiferi, sigari o sigarette o qualsiasi altro materiale acceso o incandescente e compiere qualsiasi altra operazione che possa creare un pericolo di incendio immediato o indiretto;
– svolgere attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
– fermarsi o parcheggiare sopra vegetazione secca con veicoli con motore caldo;
– transitare e/o parcheggiare con veicoli a motore sulle strade sterrate all’interno delle aree boschive ad eccezione dei mezzi di servizio e delle attività agricole, forestali e pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Il mancato rispetto degli obblighi e dei divieti sopra indicati comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa vigente, in particolare quelle di cui all’art. 10 comma 6 della legge n. 353/2000 (da € 1.032,00 a 10.329,14) ivi comprese le sanzioni penali previste dai regolamenti statali nelle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione delle disposizioni della presente Ordinanza, relativa all’inosservanza dell’esecuzione degli interventi di prevenzione, per la quale non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Le segnalazioni possono essere effettuate ai seguenti numeri:

  • Numero unico di emergenza 112
  • Sala Operativa Regionale Protezione Civile 803555
  • Local Police of Ciampino 06 7919104


Previsione incendi boschivi 2024

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