inizia l’accreditamento e la consultazione – Focus Fiscale – .

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Il Manuale Unioncamere è disponibile per l’accreditamento alla consultazione del registro dei titolari effettivi da parte dei soggetti obbligati all’adeguata verifica (articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 normativa antiriciclaggio). L’accesso alle informazioni sul titolare effettivo è consentito ai soggetti preposti ad adeguata verifica e il manuale operativo di Unioncamere fornisce le informazioni per presentare la richiesta di accreditamento da parte di tali soggetti che consentiranno loro di consultare le informazioni sui titolari effettivi. Successivamente all’accreditamento, i soggetti obbligati potranno richiedere documenti informativi sulla titolarità effettiva attraverso l’apposita funzione presente nell’apposita pagina del portale dedicato https://titolareefettivo.registroimprese.it.

Definizione di titolare effettivo – Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in definitiva, possiedono o controllano una persona giuridica o ne sono beneficiarie. I soggetti tenuti all’identificazione e alla comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese sono:

  • società dotate di personalità giuridica. I principali soggetti coinvolti nella comunicazione dei dati sono: società a responsabilità limitata, società di capitali, società in accomandita semplice e società cooperative;
  • persone giuridiche private. I soggetti coinvolti nella comunicazione dei dati sono associazioni, fondazioni ed altri enti privati;
  • trust e istituti giuridici assimilabili ai trust. Gli enti coinvolti nella comunicazione dei dati sono: trust in possesso di codice fiscale, residenti in Italia o non residenti, ma con redditi prodotti in Italia, ovvero enti che, per la loro struttura e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust.

Tipologia di soggetti che possono accedere al registro dei titolari effettivi –Allo stato attuale, quindi, i soggetti che possono accedere ai dati dei titolari effettivi sono:

  • autorità (art. 5 D.M. 55/2022);
  • soggetti obbligati (art. 6 D.M. 55/2022);
  • soggetti legittimati da un rilevante e differenziato interesse giuridico a curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (art. 21, 4 comma, lett. d-bis D.Lgs. 231/2007, art. 7, 2 comma, D.M. 55/ 2022, DM 16/03/2023 e DM 20/04/2023).

Durante l’accesso tramite:

  • degli Enti avviene a seguito della stipula di apposita convenzione con Unioncamere;
  • dei soggetti legittimati avviene a seguito della presentazione di specifica richiesta motivata
  • per i soggetti obbligati è prevista una specifica procedura preliminare di accreditamento.

La procedura di accreditamento dei soggetti obbligati – I soggetti obbligati tenuti a verificare adeguatamente la propria clientela costituiscono una categoria molto ampia e diversificata (articolo 3 del D.Lgs. 231/2007). Rientrano nella categoria degli intermediari bancari e finanziari:

  • le banche;
  • poste italiane;
  • istituti di moneta elettronica;
  • istituti di pagamento;
  • società di intermediazione mobiliare;
  • società di gestione del risparmio;
  • società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare;
  • agenti di cambio;
  • gli intermediari iscritti nel registro previsto dall’articolo 106 TUB;
  • Cassa Depositi e Prestiti;
  • compagnie di assicurazione;
  • intermediari assicurativi;
  • erogatori di microcredito;
  • i trust e gli altri soggetti di cui all’articolo 112 TUB;
  • le società fiduciarie iscritte nel registro ex articolo 106 TUB;
  • consulenti finanziari.

Domanda di accreditamento con portale dedicato da parte del soggetto obbligato ad effettuare adeguata verifica – La richiesta di consultazione consiste in una richiesta di accreditamento da presentare on-line alla Camera di Commercio territorialmente competente. È inoltre possibile delegare la consultazione dei dati del titolare effettivo ai propri collaboratori. L’accreditamento ha validità 2 anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Accesso ai dati in qualità di altro soggetto –La richiesta di consultazione consiste in una richiesta di accesso ai dati che dovrà essere motivata in relazione a ciascuna persona giuridica, da presentare on line alla Camera di Commercio territorialmente competente.

Procedura per presentare le domande di accreditamento (soggetto obbligato o altro soggetto) – Le richieste di accreditamento sono presentate dai soggetti obbligati e non obbligati tramite il sito dedicato https://titolareEFFtivo.registroimprese.it.

Per presentare la richiesta di accreditamento, il soggetto designato deve completare i seguenti passaggi:

  • accesso al portale dedicato tramite Spid (identità digitale), Cns (carta nazionale dei servizi), carta d’identità digitale (Cie);
  • compilando il modulo online con le informazioni necessarie per l’accreditamento;
  • diritto di indicare delegati per l’accesso e la consultazione della banca dati dei titolari effettivi e di indicare un referente operativo che – oltre ad essere delegato a tutti gli effetti – è anche autorizzato a gestire gli altri delegati (nomina/revoca);
  • verificare la correttezza del documento di autodichiarazione generato dal sistema ed inviato al proprio indirizzo di posta elettronica certificata in modo che il soggetto obbligato, prima di inviare la richiesta di accreditamento, abbia piena consapevolezza di quanto si appresta a dichiarare sotto la propria personale responsabilità;
  • invio della richiesta firmata tramite sessione autenticata.

Per le persone giuridiche obbligate è prevista anche la figura del “responsabile del perfezionamento della richiesta” (es. il suo consulente di fiducia): in questo caso l’autodichiarazione generata dal sistema dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del legale obbligato. persona ed inoltrati attraverso le funzionalità messe a disposizione dal portale.

La richiesta di accreditamento come domanda rivolta alla Pubblica Amministrazione è soggetta all’imposta di bollo di 16 euro da versare con le modalità che vengono illustrate direttamente nel portale dedicato, modalità che saranno oggetto di ulteriore attuazione nelle fasi successive all’avvio del il servizio .

 
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