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Come cambia la voluntary disclosure con il nuovo decreto sanzioni – .

Come cambia la voluntary disclosure con il nuovo decreto sanzioni – .
Come cambia la voluntary disclosure con il nuovo decreto sanzioni – .

Nell’ambito del lavoro di riforma fiscale, l’ pentimento attivo: le notizie su Meccanismo di riduzione delle sanzioni arrivano con il Decreto Legislativo numero 87 del 2024 e saranno applicabili a partire dal prossimo 1° settembre.

IL accumulo legale e le regole per il calcolo degli importi dovuti sono allineate ad altre innovazioni che derivano sempre da la revisione del sistema fiscale funziona.

Pentimento volontario con cumulo legale: le novità del decreto sanzioni

I l pentimento attivo consiste nella possibilità di conformarsi spontaneamente alla legge mediante l’applicazione multe ridotte fino ad un massimo di un decimo del minimoin base al tempo trascorso dalla violazione e a una serie di condizioni da considerare.

Con il nuovo decreto legislativo numero 87 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 giugno, questa modalità favorevole di cura omissioni, irregolarità e mancati pagamenti incontra quello del accumulo legaleche consente di applicare un pena unica e ridotta anziché la somma materiale delle sanzioni relative alle singole violazioni e che viene parimenti rinnovata dal decreto che modifica la sistema sanzionatorio.

Attualmente e fino al prossimo 1 settembre le due strade rimangono separate.

L’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è integrato dal seguente passaggio che richiama la normativa di accumulo legale:

“2-bis. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell’articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La singola sanzione su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche utilizzando le procedure messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati nel comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi previste.”

Pentimento volontario, dal 1° settembre entra in vigore il nuovo decreto sanzioni

Oltre a provvedere allainserimento del cumulo legale Nel meccanismo di divulgazione volontariaI l decreto attuativo della riforma fiscale rivede anche il regole per il calcolo della riduzione delle sanzioni a seconda delle condizioni e del momento in cui le rispetti.

Attualmente e fino al prossimo 1 settembre la normativa prevede le disposizioni riassunte nella tabella.

Pentimento volontario 2024: tabella percentuale con riduzione delle sanzioni ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997

Tipo di divulgazione volontaria Limite di tempo Sanzione applicabile
Breve pentimento Tra 30 giorni 1/10 del minimo (3,00 per cento)
Lungo pentimento Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza** 1/9 del minimo (3,33 per cento)
Pentimento lungo o annuale Per le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione 1/8 del minimo (3,75 per cento)
Pentimento oltre l’anno Entro il termine di presentazione della dichiarazione per l’anno successivo 1/7 del minimo (4,29 per cento)
Pentimento dopo due anni Dopo due anni dall’omissione o dall’errore 1/6 del minimo (5 per cento)
Rimorso post-gara Dopo che l’Agenzia delle Entrate ha contestato gli errori 1/5 del minimo (6 per cento)

I cambiamenti riguardano innanzitutto l’ pentimento oltre l’anno: nella nuova formulazione le sanzioni sono ridotte a settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene in un secondo momento, e non più all’interno, “il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui è stata la violazione è stata commessa o, quando non è richiesta alcuna dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore”.

Le regole del pentimento attivopoi si integrano anche con le innovazioni della riforma sulla Statuto del contribuente e sulverifica.

La riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo si applica quando avviene la regolarizzazione dopo la comunicazione della bozza dell’atto previsto nel contesto della principio del contraddittorionon preceduta da una relazione di accertamento, senza che sia stata presentata domanda di accertamento con adesione.

Gli importi dovuti sono ridotti fino a un quinto del minimose si consegue la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidono sulla determinazione o sul pagamento dell’imposta dopo che la violazione è stata scoperta senza aver inviato comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione della bozza dell’atto.

Inoltre, un nuova ipotesi di riduzione ad un quarto del minimo se avviene la regolarizzazione dopo la comunicazione della bozza di documento relativa alla violazione accertatasenza che sia stato presentato richiesta di valutazione con adesione.

Infine viene eliminato sconto di un decimo del minimo in caso di mancata presentazione della dichiarazione periodica prescritto in materia di imposta sul valore aggiunto, se questo è presentato con un ritardo non superiore a trenta giorni.

Le nuove regole, in ogni caso, si applicheranno a partire dal prossimo 1° settembre e non sono retroattive.

 
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