elenco beni ammessi e nuove classi energetiche – .

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L’Agenzia delle Entrate nella guida aggiornata a giugno 2024 indica il riepilogo di tutte le regole per avere l’ bonus mobili.

In generale lo si sottolinea ai contribuenti che beneficiano della detrazione previsto dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è riconosciuta una detrazionepari al 50% delle spese sostenute, Per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio denominati Bonus Mobili.

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In particolare, lo sconto è disponibile per l’acquisto, anche se effettuati all’estero, di mobili e grandi elettrodomestici con determinate classi di efficienza energetica.

Prestare attenzione al fatto che tra le condizioni stabilite dalla legge è previsto quello il beneficio è destinato esclusivamente alle spese sostenute per l’acquisto di nuovi mobili o di grandi elettrodomestici

A titolo esemplificativo, tra i “mobili” soggetti a agevolazione rientrano:

  • letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze nonché materassi e corpi illuminanti in quanto costituiscono necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
  • Non sono invece ammissibili gli acquisti di porte, pavimenti (ad esempio parquet), tendaggi e altri complementi d’arredo.

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2) Bonus mobilità 2024: le nuove classi energetiche

Ccon riferimento alle classi di efficienza energetica dei grandi elettrodomestici deve possedere per accedere alla detrazione, si evidenzia che sono stati aggiornati classi energetiche requisiti minimi in caso di acquisto dei grandi elettrodomestici per adeguare la normativa all’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017, che ha istituito un quadro per l’etichettatura energetica e che ha abrogato la Direttiva 2010/30/UE .

Con questo regolamento, a partire dal 1 marzo 2021 l’etichetta di classificazione del consumo energetico degli elettrodomestici è stata sostituita da una nuova scala di valori, sviluppato in base all’applicazione dei nuovi regolamenti delegati dell’Unione Europea, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 315 del 5 dicembre 2019, in adozione del citato regolamento quadro (UE) 2017/1369.

Il nuovo regolamento sull’etichettatura energetica ha quindi previsto l’eliminazione delle classi di efficienza “A+”, “A++” e “A+++”, introdotta dalla precedente direttiva, e ha comportato una rimodulazione della classificazione della scala “AG”.

La legge di Bilancio 2022 ha modificato il comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 63 del 2013 che richiama il nuovo sistema di etichettatura energetica.

Perciò, a partire dal 1° gennaio 2022, per l’acquisto di grandi elettrodomestici, limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe F o superiore (A per i forni)se l’etichetta energetica è obbligatoria per quelle tipologie.

L’acquisto di grandi elettrodomestici privi di etichetta energetica può essere agevolato solo se, per quella tipologia, non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.4).

Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nel provvedimento agevolativo, si utilizza l’elenco meramente illustrativo e non esaustivo di cui all’Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. è stato un riferimento utile. 151.

A seguito della relativa abrogazione da parte del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a fini di agevolazione occorre ora fare riferimento all’Allegato II del presente decreto legislativo che comprende:

  • Grandi apparecchi di refrigerazione
  • Frigoriferi
  • Congelatori
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e lo stoccaggio degli alimenti •Lavatrici
  • Lavatrici e asciugatrici
  • Lavastoviglie
  • Apparecchi di cottura – Piani cottura
  • Fornelli elettrici • Piastre elettriche
  • Forni e forni a microonde
  • Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore lavorazione degli alimenti
  • Apparecchi elettrici per il riscaldamento
  • Radiatori elettrici
  • Altri grandi elettrodomestici vengono utilizzati per riscaldare ambienti, letti e mobili per sedersi
  • Ventilatori elettrici
  • Apparecchi di condizionamento dell’aria come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell’8 maggio 2002, che stabilisce norme dettagliate per l’applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
  • Altre apparecchiature di ventilazione, estrazione dell’aria e condizionamento dell’aria

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere computate anche le spese di trasporto e montaggio del bene acquistato, purché le spese stesse siano state sostenute utilizzando le modalità di pagamento previste.

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