Consulenza Legale… Riconoscimento del punteggio più alto per il periodo di servizio militare prestato diverso da quello di nomina – .

Con recentissima sentenza pubblicata il 16 aprile 2024, la Sezione Lavoro del Tribunale di Marsala – in coerenza con l’orientamento maggioritario – ha riconosciuto il diritto del ricorrente a veder valutato il servizio militare “non svolto in forza di contratto scolastico” nella stessa misura di quello svolto in coerenza con il rapporto, condannando conseguentemente l’Amministrazione a rettificare il punteggio del ricorrente (6 punti) nelle graduatorie ATA di terza fascia nonché nelle graduatorie docenti.

Il giudice del procedimento, condividendo pienamente le argomentazioni dell’avvocato Giuseppina Gilda Ferrantello, ha richiamato l’art. 485, comma 7, del d.lgs. 297/1994, il quale stabilisce che “il periodo di servizio militare di leva o di richiamo e il servizio civile sostitutivo del servizio di leva sono validi a tutti gli effetti”.

Ha ritenuto che la disuguaglianza nella valutazione del servizio militare, stabilita dal DM 50/2021, sia in contrasto con la normativa di rango superiore, citando, a sostegno, la recente giurisprudenza in materia del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione.

In sostanza, l’ultima normativa ministeriale aggiornata delle graduatorie di terza fascia ATA, nel limitare la valutazione integrale del servizio militare ai soli periodi prestati nell’ambito della nomina, contrasta con l’art. 485 del D.Lgs. 297/1994, con l’art. 52 Cost., laddove stabilisce che l’espletamento del servizio militare non può pregiudicare la posizione lavorativa del cittadino e l’art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, che prevede la valutazione del servizio militare nei concorsi pubblici.

Pertanto – ha chiarito la Corte – il servizio militare (e civile) deve essere valutato positivamente per la carriera e l’accesso agli incarichi in ogni ambito, indipendentemente dal fatto che sia stato prestato nel corso di un rapporto di lavoro o dopo aver acquisito i requisiti necessari per l’iscrizione nelle graduatorie e ciò senza alcuna differenza rispetto al valore attribuito alle prestazioni svolte nel settore civile presso enti pubblici.

In sostanza, come stabilito dalla sentenza, il servizio militare, anche quando non svolto in concomitanza con un incarico di lavoro, deve essere equiparato al servizio svolto durante un incarico sia per le graduatorie ATA che per quelle di docenti e docenti. pertanto deve essere riconosciuto integralmente con il relativo punteggio, anziché con quello inerente al servizio svolto per altra amministrazione”.

Avvocato Giuseppina Gilda Ferrantello

 
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