I suddetti ordigni, attualmente dislocati all’interno del porto di Molfetta, verranno rimorchiati dalla suddetta unità SDAI fino al punto designato per la brillamento.
In virtù di tali operazioni si dispone:
- Durante le operazioni di traino degli ordigni, tutte le unità sono tenute a navigare mantenendo una distanza prudenziale di sicurezza di almeno 100 metri ed ad una velocità massima di 3 nodi o comunque alla velocità minima per navigare in sicurezza, prestando la massima attenzione ad eventuali segnalazioni provenienti da le navi coinvolte nel trasferimento.
- Nelle aree individuate nella planimetria allegata alla presente ordinanza, durante le operazioni di brillamento, lo specchio d’acqua interessato dalle attività di bonifica, nel raggio di 500 metri dal punto di brillamento, è interdetto alla navigazione, al transito, all’ancoraggio e alla sosta di qualsiasi veicolo . navale e, in generale, a qualsiasi attività di superficie e subacquea; nonché, nel raggio di 1000 metri dallo stesso punto, sono vietate la balneazione e le immersioni subacquee, le attività sportive e professionali.
L’ordinanza è emanata nell’ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardare la vita umana in mare. I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti secondo la normativa vigente, in base alla fattispecie violata e alla tipologia delle unità eventualmente coinvolte.
Essi saranno comunque ritenuti responsabili per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni impartite. È tenuto a chiunque abbia la responsabilità di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all’albo dell’Autorità Portuale e del Comune di Molfetta, la pubblicazione nella pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www. guardiacostiera .gov.it/molfetta, nonché la diffusione tramite organi di informazione.