Tecnici di radiologia esclusi dal concorso ASP di Agrigento, Cga: “Ok sospendere procedura”

Nel 2022 l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzato a coprire – a tempo indeterminato – più posti vacanti nell’ambito di distinti profili professionali, tra cui n. 7 posti di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, cat. D.

Al termine della prima prova scritta relativa al concorso, l’Asp. di Agrigento ha provveduto alla pubblicazione dell’elenco dei candidati non ammessi alla successiva prova pratica.

Di conseguenza, alcuni dei candidati sono risultati non idonei alla predetta prova scritta, lamentando alcuni vizi relativi alla composizione della commissione esaminatrice e comportando la possibile decadenza dell’intera procedura concorsuale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Mario La Loggia, hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione di tutti gli atti posti in essere dalla Commissione esaminatrice.

Più precisamente, i predetti avvocati hanno rilevato che erano state commesse sostanziali irregolarità da parte di alcuni membri della Commissione d’esame, ledendo l’imparzialità della Commissione d’esame, ovvero che non erano state correttamente rese le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità.

In particolare, gli avvocati Rubino, Impiduglia e La Loggia hanno dedotto come nel caso di specie: uno dei Commissari, prima di essere nominato membro della commissione esaminatrice, aveva partecipato con successo alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale di un comune dell’agrigentino; e ancora, che il Presidente della Commissione, a seguito di tale nomina, era stato nominato Consigliere in un altro Comune dell’agrigentino.

Pertanto, secondo la difesa dei candidati esclusi dal concorso, le nomine di tali Commissari avrebbero dovuto ritenersi illegittime, poiché rapporto della normativa di riferimento mira a garantire l’imparzialità della pubblica amministrazione rispetto all’influenza politica, vietando la nomina a componenti delle commissioni soggetti che ricoprono cariche politiche.

Pertanto, gli avvocati Rubino, Impiduglia e La Loggia hanno dedotto che, nel caso di specie, stanti le evidenziate incompatibilità, la composizione della commissione esaminatrice era evidentemente illegittima, con conseguente illegittimità degli atti dalla stessa compiuti.

E ancora, i predetti avvocati rilevano anche che i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione erano stati predisposti dopo che la Commissione esaminatrice era venuta a conoscenza dei nominativi di tutti i candidati ammessi allo svolgimento di tale concorso; pertanto, il rischio di una incompleta o incompleta garanzia del rispetto del principio di imparzialità dell’atto della commissione esaminatrice nell’adempimento dei suoi compiti.

Ebbene, a seguito della richiesta di parere dell’Ufficio Legale e Legislativo della Presidenza della Regione Siciliana in relazione a tale ricorso, il CGARS, condividendo le denunce degli avvocati Rubino, Impiduglia e La Loggia, con parere del 20 maggio 2024 , ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione della procedura concorsuale.

Pertanto, per effetto del suddetto parere reso dal CGARS, divenuto vincolante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n°63 del 2023, il Presidente della Regione Siciliana dovrà adottare il decreto con il quale disporrà la sospensione la suddetta procedura concorsuale.

 
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