Milano, 4 giugno 2024 – 14:45
Sciupare (Normativa vigente)
(Francesco Petrucci)
Sciupare |
Rifiuto organico |
Sottoprodotti |
Agricoltura/Bestiame
La Regione Lombardia il 4 giugno 2024 ha dato alcune indicazioni alle imprese su come gestire la residui della manutenzione del verde pubblici e privati nell’ambito del quadro normativo di riferimento
Le indicazioni contenute nell’ Dgr 28 maggio 2024, n. XII/2415, arrivano perché le interpretazioni ufficiali in merito alla gestione del “verde pubblico” non sono univoche per l’Autorità e causano incertezza nel settore (sia per gli operatori che per l’Autorità di controllo).
La Regione – in linea con il quadro normativo nazionale che ritiene applicabile la Parte IV (Rifiuti e bonifiche) del Codice dell’Ambiente – ne fornisce alcuni chiarimenti anche in relazione al regime di “sottoprodotti” ai sensi dell’articolo 184-bis, D.Lgs. 152/2006, ricordando che in ogni caso dipende dal produttore Là dimostrazione di avere rispettata tutti i requisiti godere del regime favorevole che considera i residui “non rifiuti”.
In questo caso, il Commissione europea in un risposta datata 26 aprile 2024 al Ministero dell’Ambiente aveva affermato che i residui della manutenzione del verde pubblico e privato non possono essere classificati come “sottoprodotti” perché l’attività che li produce non può”essere considerato un “processo produttivo” poiché il suo obiettivo non è la fabbricazione di un prodotto.” Non ricorre quindi una delle condizioni per poter beneficiare del regime dei “sottoprodotti”.
La sintesi della disciplina degli sfalci e delle potature tra “rifiuti” e “non rifiuti”, così come disciplinata dal D.Lgs 152/2006 e aggiornata agli ultimi chiarimenti della Commissione Europea in merito alla gestione del 26 aprile 2024
Risposta ad un quesito del Ministero dell’Ambiente della Repubblica Italiana – Residui della manutenzione del verde pubblico e privato (cd “sfalci e potature”) – Qualificazione come rifiuto ai sensi della Direttiva 2008/98/CE – Sussistenza – Eventuale qualificazione come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva 2008/98/CE (articolo 184-bis, D.Lgs. 152/2006) – Esclusione – Motivazioni – Attività di manutenzione del verde pubblico e privato non classificabile come “processo produttivo”