il Consiglio di Stato dà ragione agli abitanti di Bussana Vecchia, non dovranno pagare per l’occupazione abusiva – Sanremonews.it – .

Svolta cruciale nella lunga battaglia delle carte bollate tra gli abitanti di Bussana Vecchia, Comune di Sanremo e Demanio. Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR del 14 marzo 2023 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai residenti. Pertanto è stato annullato il passaggio del Piano di Valorizzazione del Comune di Sanremo (approvato il 29 novembre 2017), nella parte in cui si voleva escludere dalla procedura di assegnazione degli alloggi i residenti non disposti a pagare. 10 anni di risarcimento per occupazione abusiva.

Nel documento del Consiglio di Stato si legge che “la clausola specifica della legge programmatica è immediatamente dannoso per i ricorrentipoiché li pone nell’alternativa se pagare le somme richieste o rinunciare alla partecipazione al programma, risulta altresì sproporzionato e caratterizzato da una deviazione dagli obiettivi dell’atto impugnato”.

Poi: “Il programma di valorizzazione contiene un riferimento specifico alla Comunità di Bussana Vecchia, evidenziandone la necessità condividendo con gli abitanti gli obiettivi e i progetti per la valorizzazione e il recupero del borgo, la comunità degli artisti, dei gestori delle attività economiche, come elemento indispensabile per lo sviluppo e l’attuazione del programma in modo partecipativo e trasparente e, in definitiva, “per la gestione di Bussana, dei suoi spazi, attività e/o funzioni definite in questo programma per consentire la promozione turistica del nucleo antico e del suo contesto territoriale”. Questa indicazione generale evidenzia la necessità di coinvolgimento degli abitanti nella valorizzazione del villaggio nella corretta applicazione del principio generale di sussidiarietà orizzontale che regola il rapporto tra iniziativa privata e intervento pubblico e valorizza gli interventi privati ​​volti a soddisfare interessi meritevoli di tutela. Non c’è dubbio che la comunità di artisti abbia gettato le basi per il recupero e la valorizzazione del borgo antico e abbandonato, creando le condizioni per l’attuale programma di valorizzazione. I soggetti pubblici, che hanno quindi beneficiato dell’intervento di sussidiarietà orizzontale della comunità degli artisti, non possono contraddittoriamente e in violazione dell’ulteriore principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni e privati ​​escludere dal programma e dalla possibilità di partecipare alle previste bandi di gara per la concessione e la gestione dei beni proprio di quei soggetti (e dei loro aventi causa) che hanno reso possibile lo sviluppo del borgo, ove omettono di versare allo Stato un indennizzo decennale per la pretesa occupazione: indennizzo di cui , peraltro, i ricorrenti assumono illegittimità in quanto fissati a valori non congruenti, in presunta violazione della prescrizione quinquennale e senza alcuna considerazione delle spese sostenute dagli abitanti per la ricostruzione e il mantenimento del borgo”.

La specifica clausola in questione non ha, quindi, natura meramente programmatica ed astratta, essendo immediatamente lesiva della posizione degli occupanti degli immobili, sicché, contrariamente a quanto contestato dal Comune, esiste una attualità e interesse concreto per la sua sfida, senza che sia necessario attendere la prossima misura di attuazione – si legge ancora nella sentenza del Consiglio di Stato – bisogna però osservare che il mancanza di giurisdizione sul risarcimento presuppone una posizione paritaria tra le parti e la Pubblica Amministrazione non può recuperare una posizione autorevole attraverso questa clausola senza nemmeno valutare l’eventuale diritto ad un compenso per eventuali migliorie apportate alle proprietà del borgo dalla comunità degli artisti di Bussana e dai suoi abitanti, i che, come già evidenziato, hanno conservato nel tempo le caratteristiche determinanti la dichiarazione di interesse storico culturale dell’immobile da parte dell’Amministrazione. Insomma, il ricorso deve essere accolto e, pertanto, nel riformare la sentenza impugnata, il ricorso di primo grado deve essere dichiarato ammissibile ed accolto in parte, nel senso sopra indicato, limitatamente alla clausola del programma di valorizzazione che, subordinando la partecipazione a future gare al pagamento di indennità di lavoro subordinato, è per i motivi sopra esposti, è illegittima e deve essere annullata. In futuro si chiede l’attuazione del programma di valorizzazione, pertanto, il Comune non solo non potrà escludere chi non paga, ma dovrà anche tenere in attenta considerazione la posizione dei Bussanesi che direttamente, o attraverso i loro predecessori, hanno ricostruito il villaggio con quell’intervento di sussidiarietà orizzontale di cui le Autorità Pubbliche intendono avvalersi”.

La storia che vede Bussana Vecchia e i suoi abitanti al centro è lunga e complessa, fatta di incontri, documenti, ricorsi e un muro contro muro che ormai si tramanda di amministrazione in amministrazione.
L’ultimo atto è stato l’inserimento nel Piano di Valorizzazione redatto dal Comune di Sanremo della clausola che prevedeva il pagamento di 10 anni di indennizzo considerando come “illegali” gli abitanti del borgo che avevano abitato nelle case abbandonate, ristrutturandole. , sistemandoli e rendendoli abitabili. Una proposta che aveva scatenato l’ovvia reazione degli abitanti con il ricorso al Tar prima dichiarato irricevibile e oggi, di fatto, ribaltato dalla sentenza del Consiglio di Stato.
La posizione è chiara: se il Comune vuole impegnarsi a Bussana Vecchia non solo non potrà chiedere un compenso per la partecipazione al Programma di Valorizzazione, ma dovrà coinvolgere anche gli abitanti.

 
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