Ordinanza del sindaco di Pisa per limitare la vendita di alcolici nell’area della stazione – .

Ordinanza del sindaco di Pisa per limitare la vendita di alcolici nell’area della stazione – .
Ordinanza del sindaco di Pisa per limitare la vendita di alcolici nell’area della stazione – .

Migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area della stazione, contrastando le situazioni di disturbo alla quiete urbana che possono derivare dallo stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol e limitando il possesso di contenitori in vetro (bicchieri e bottiglie) che possano essere utilizzati come oggetti contundenti.

È questo l’obiettivo dell’ordinanza firmata nei giorni scorsi dal sindaco di Pisa, Michele Conti, che vieta, dalle ore 16 alle ore 24 di tutti i giorni fino al 18 agosto, la vendita da asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nei minimarket, nei negozi di quartiere e nei distributori automatici delle seguenti vie e aree pubbliche: Piazza della Stazione, Viale Antonio Gramsci, Via Pietro Mascagni, Via Filippo Corridoni (da Piazza della Stazione a Via Cristoforo Colombo), Via Cristoforo Colombo, Via Giacomo Puccini, Via Amerigo Vespucci (da Via Giacomo Puccini a Via Cristoforo Colombo), Viale Filippo Bonaini (da Viale Antonio Gramsci a Via Cristoforo Colombo), Via Gian Battista Queirolo e Piazza Vittorio Emanuele II. Nelle stesse aree e negli stessi orari è inoltre vietato: il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione in aree e spazi pubblici, ad eccezione di quelle effettuate presso pubblici esercizi e loro pertinenze; la somministrazione di bevande, alcoliche o analcoliche, in contenitori di vetro, all’esterno e nei locali di esercizi pubblici; la vendita per asporto di bevande, alcoliche o analcoliche, in contenitori di vetro.

I trasgressori saranno soggetti a una sanzione amministrativa che va da 25 a 500 euro. In caso di ripetute violazioni, l’attività sarà chiusa per un periodo da 5 a 15 giorni. Da mezzanotte alle 6 di mattina di tutti i giorni, sono in vigore le disposizioni nazionali di cui all’art. 54 della legge 120/2010, che vieta ai titolari e ai gestori di attività commerciali di quartiere di vendere bevande alcoliche e superalcoliche da asporto da mezzanotte alle 6 di mattina.

 
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