L’ERRORE MATERIALE DEVE ESSERE CORRETTO CON L’ASSISTENZA DELL’ISTRUZIONE – .

L’ERRORE MATERIALE DEVE ESSERE CORRETTO CON L’ASSISTENZA DELL’ISTRUZIONE – .
L’ERRORE MATERIALE DEVE ESSERE CORRETTO CON L’ASSISTENZA DELL’ISTRUZIONE – .

È quanto ha stabilito il giudice del lavoro di Agrigento, con sentenza del 26 giugno, in merito a un caso che vedeva coinvolta un’insegnante che, per mero errore, aveva barrato una casella errata nel modulo di domanda di partecipazione al concorso provinciale e d’istituto.

Il caso

Con Ordinanza ministeriale del 10 luglio 2020 sono state avviate le procedure per la determinazione delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento dei relativi supplenti per il personale docente ed educativo.

La Dott.ssa CM ha presentato domanda per l’inserimento nella seconda fascia per le classi di concorso A026, A037, A041, A047, A060.

Tuttavia, la Dott.ssa CM, pur avendo maturato precedenti esperienze lavorative presso scuole pubbliche dopo il 2000, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ha erroneamente barrato la casella denominata “Valutazione Art. 15 comma 4”, relativamente alle prestazioni svolte presso scuole private prima del 2000, per le quali era previsto il dimezzamento del punteggio.

A seguito di questo mero errore materiale, l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Ambito Territoriale della Provincia di Agrigento ha riconosciuto alla dottoressa CM, in sede di pubblicazione della relativa graduatoria, un punteggio dimezzato per le materie concorsuali per le quali aveva presentato specifica domanda ed in in un caso questo punteggio è stato addirittura azzerato.

Preso atto di tale circostanza, la Dott.ssa CM ha presentato istanza di reclamo alla dirigenza scolastica, con la quale contestava il dimezzamento e/o l’azzeramento del punteggio a lei attribuito.

La Segreteria Scolastica non ha tuttavia accolto la suddetta denuncia.

Il giudizio

Pertanto, ritenendo illegittimo l’operato dell’Amministrazione scolastica, il Dott. CM, con il patrocinio dei legali Girolamo Rubino e Calogero Marinoha proposto ricorso avanti il ​​Tribunale di Agrigento, in qualità di Giudice del Lavoro.

Gli avvocati Rubino e Marino ha sostenuto in tribunale come la condotta posta in essere dall’amministrazione scolastica avrebbe dovuto ritenersi manifestamente lesiva dei principi generali in materia di concorrenza e della rapporto inerente a qualsiasi procedura indetta da una pubblica amministrazione, ove la finalità delle procedure indette dalla pubblica amministrazione sia quella di reclutare il personale più qualificato e/o abilitato, cercando, ove possibile, di dedurre i requisiti stessi alla luce di quanto indicato e prodotto dai concorrenti.

Nel dettaglio, i predetti avvocati hanno anche sottolineato in tribunale che nella fattispecie in questione dovrebbe essere attivata la c.d. assistenza investigativa, poiché la documentazione presentata dal candidato lasciava margini di incertezza facilmente superabili.

La frase

Ebbene, con sentenza del 26.06.2024, condividendo le tesi difensive sostenute dagli avvocati Rubino e Marinoil Tribunale di Agrigento ha accolto il ricorso della Dott.ssa CM, riconoscendole il punteggio richiesto e condannando il Ministero della Pubblica Istruzione al pagamento delle spese legali.

In particolare, il Giudice del Lavoro di Agrigento ha osservato che nel caso di specie sussisteva l’ipotesi di un errore materiale nella compilazione della domanda, che poteva quindi essere superato mediante la cosiddetta assistenza investigativa, invocata dai legali. Rubino e Marino.

Di conseguenza, a seguito della sentenza di cui sopra, la Dott.ssa CM otterrà un significativo avanzamento nella sua posizione nelle rispettive classifiche GPS.

 
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