“L’Italia è un’anomalia Ue sulla legge sugli ascensori e non ha rispettato la direttiva” – .

“L’Italia è un’anomalia Ue sulla legge sugli ascensori e non ha rispettato la direttiva” – .
“L’Italia è un’anomalia Ue sulla legge sugli ascensori e non ha rispettato la direttiva” – .

“L’Italia non ha rispettato la Direttiva Ascensori, che è un requisito obbligatorio per l’immissione di nuovi ascensori sul mercato dell’UE e la loro messa in servizio. La normativa di riferimento per tutto ciò che riguarda la costruzione, installazione, messa in servizio, manutenzione e controllo degli ascensori è il DPR 30 aprile 1999, numero 162 che, dopo le modifiche introdotte dal DPR 23/2017, è ora intitolato ‘Regolamento recante disposizioni in materia di l’attuazione della Direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l’esercizio degli ascensori». Il DPR 162/99 è stato emanato in attuazione in Italia della prima ‘Direttiva Ascensori’, la 95/16/CE, ora abrogata e sostituita dalla nuova ‘Direttiva Ascensori’ 2014/33/UE”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia Luca Incoronato, direttore di Anacam, l’Associazione nazionale delle imprese di costruzione e manutenzione di ascensori, a poche ore dall’incidente mortale che ha coinvolto una ragazza di 26 anni in un condominio a Fasano, in provincia di Brindisi, dopo è caduta dal quarto piano sul tetto dell’ascensore fermo al primo piano.

“La Direttiva – precisa – prevede la marcatura CE di tutti gli ascensori immessi sul mercato della Comunità Europea. E, secondo la Direttiva, gli installatori sono ‘responsabili della progettazione, della fabbricazione e dell’installazione’ degli ascensori. Spetta all’installatore dichiarare la conformità dell’impianto, seguendo una delle procedure previste dalla direttiva, e apporre la marcatura CE. La Commissione Europea ha inoltre emesso una raccomandazione agli Stati membri, invitandoli ad adeguare progressivamente la sicurezza degli impianti esistenti prima del 1999”.

“Diversi Stati membri – sottolinea il direttore dell’Anacam – come Francia, Spagna, Germania, Belgio hanno provveduto, con leggi nazionali, ad adeguare i vari impianti, imponendo ammodernamenti. In Italia, però, questa cosa non è mai accaduta, nonostante ovviamente le nostre insistenze e le nostre proposte. L’allora ministro Scagliola ci provò diversi anni fa, con un decreto, ma poi il decreto fu respinto dal TAR del Lazio”.

“Tecnicamente – precisa – quello che succede in Italia è che se un impianto è stato installato, per esempio, nel 1935, quell’impianto è a posto se rispetta le norme di sicurezza del 1935. Ovviamente poi quando ci sono degli interventi da fare perché i componenti si usurano, si rompono, le norme di regolamentazione impongono un minimo di adeguamento quando si va a cambiare quel pezzo”.

“Torneremo al nostro ministero di riferimento, quello delle Imprese e del Made in Italy – afferma – per proporre un adeguamento dell’Italia alla direttiva, perché oggettivamente il nostro Paese presenta un’anomalia rispetto al panorama europeo”.

“Per mantenere in funzione gli ascensori – prosegue – è necessario affidarli per la manutenzione a una ditta specializzata che abbia al suo interno personale tecnico qualificato, dotato del cosiddetto patentino di ascensorista. Si tratta di un titolo rilasciato dalla Prefettura a seguito del superamento di un esame teorico e pratico. In Italia è quindi richiesta la manutenzione autorizzata da parte di una ditta specializzata che effettua almeno una volta ogni sei mesi un controllo di tutti i dispositivi di sicurezza dell’ascensore, per poi annotarli sul libretto di manutenzione dell’impianto. L’altro obbligo è quello di effettuare visite di manutenzione preventiva dell’impianto in base alle sue esigenze. Non esiste un numero minimo di visite di manutenzione per legge, la legge lascia spazio alle esigenze dell’impianto e quindi alla valutazione del manutentore; perché ovviamente una cosa è avere un ascensore che magari serve un palazzo di due o tre piani con quattro famiglie, un’altra cosa è avere un ascensore che serve 12 piani e 60 famiglie, con quindi una frequenza di utilizzo molto maggiore che richiede esigenze di manutenzione diverse”.

Anacam precisa che per la manutenzione degli ascensori ai sensi del DPR 162/99 il manutentore deve svolgere sull’impianto due distinte tipologie di attività. 1) Visite di manutenzione preventiva, volte a verificare il regolare funzionamento dei principali componenti dell’impianto, in particolare delle porte di piano e delle serrature, lo stato di conservazione delle funi, nonché ad effettuare le normali operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti . 2) Visite finalizzate a verificare l’integrità e l’efficienza di tutti i dispositivi e componenti da cui dipende la sicurezza dell’ascensore (paracadute, funi, sistema di allarme, ecc.). Mentre per la seconda tipologia di attività il legislatore ha fissato una frequenza minima (almeno una volta ogni sei mesi, da qui la definizione di visita semestrale), che va quindi rigorosamente rispettata, per le visite di manutenzione preventiva non è indicata una frequenza precisa . poiché questo dipende dalle esigenze del sistema.

In concreto, il numero corretto di visite dipende dalle caratteristiche tecniche dell’impianto, dal suo stato di conservazione, dalle condizioni e dall’intensità di utilizzo. In generale, considerando le caratteristiche medie del parco impianti operante in Italia, si effettuano in media dalle 6 alle 12 visite all’anno (considerando anche le due visite semestrali).

È importante che il manutentore, una volta preso in carico la manutenzione di un impianto, effettui un accurato sopralluogo iniziale dello stesso per valutarne lo stato di conservazione e le caratteristiche tecniche e, una volta verificate le condizioni di utilizzo, tragga predisporre un programma di manutenzione nel quale indicherà, tra l’altro, il numero annuo di visite di manutenzione preventiva necessarie per la corretta conservazione dell’ascensore, tenendo conto anche di eventuali indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione dell’impianto.

“In estate – afferma il presidente dell’Anacam – c’è un rischio maggiore di rimanere intrappolati in un ascensore senza telefono in cabina. Dal 1999 tutti i nuovi impianti devono avere un telefono in cabina, una connessione bidirezionale. Quando si preme il pulsante di allarme, viene effettuata una chiamata telefonica a una centrale di emergenza, l’operatore risponde e parla con la persona in cabina, la rassicura e chiede l’indirizzo, invia l’addetto alla manutenzione. Quest’ultimo esegue la manovra di emergenza e sblocca la cabina e poi la porta al piano per estrarre la persona intrappolata. Questa è la cosiddetta operazione di sicurezza standard”.

“Sarebbe auspicabile – sottolinea – che gli ascensori installati prima del 1999 avessero un servizio di pronto intervento telefonico in cabina. Ultimamente, infatti, quando si sente l’allarme nel vano scale, le persone sono sempre più restie ad uscire. D’estate, nei condomini, c’è poca gente e quindi si rischia di restare in ascensore per giorni, senza che nessuno senta il campanello d’allarme. Per questo da vent’anni chiediamo un telefono in cabina, anche perché i cellulari non sempre prendono”.

 
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