Avvocati, sì al legittimo impedimento in Commissione Giustizia del Senato – .

Avvocati, sì al legittimo impedimento in Commissione Giustizia del Senato – .
Avvocati, sì al legittimo impedimento in Commissione Giustizia del Senato – .

Via libera in Commissione Giustizia del Senato al Ddl 729 su iniziativa della senatrice Erika Stefani contenente “ Norme sul legittimo impedimento del difensore ”. Il provvedimento dovrà poi passare per l’approvazione della Camera, la calendarizzazione è attesa in uno dei prossimi “capogruppo”, e successivamente anche alla Camera. Il testo è composto da tre articoli.

Si tratta di un provvedimento fortemente voluto dalla categoria che, come si legge nella relazione di accompagnamento, ha più volte denunciato l’ disparità di trattamento tra giudici e avvocati difensori: “per gli avvocati una situazione familiare di improvvisa criticità e fonte di preoccupazione non è un criterio utilizzabile per giustificare l’assenza e il rinvio di una singola udienza, mentre per i magistrati rileva per giustificare il rinvio di udienze che coinvolgano più parti, anche per episodi simili seppur magari meno gravosi.”

“Troppe volte – commenta l’ Senatore Stefani – abbiamo assistito a episodi in cui un difensore, per problemi familiari o di salute, anche molto gravi, non è riuscito a chiedere il rinvio dell’udienza o a dare mandato ad altri colleghi di seguire i propri assistiti. Con questa misura colmiamo una lacuna normativa esistenti nel processo civile, prevedendo come cause di legittimo impedimento il caso fortuito, la forza maggiore e gli altri eventi che l’esperienza delle aule di tribunale indichi come necessari, coniugando ragionevolmente il regolare svolgimento dell’attività giudiziaria con l’esistenza di gravi situazioni riguardanti i difensori idonee a giustificare un’assenza”.

L’Organo congressuale forense esprime “pieno apprezzamento per l’approvazione”. “Si tratta – prosegue – di un norma di civiltàche deve essere riconosciuto come un diritto agli avvocati, sia uomini che donne, che siano ostacolati – nell’esercizio delle loro funzioni – da problemi di salute propri o dei loro familiari, o da cause di forza maggiore.

Applaude anche ilAssociazione Giovani AvvocatiPer il Presidente Nazionale Charles Foglieni: “L’approvazione rappresenta a passo importante per la tutela degli avvocati anche nella loro qualità di singoli, il legittimo impedimento è infatti uno strumento di bilanciamento tra la difesa dei diritti dei cittadini e i diritti personali dell’avvocato”.

Cosa fornisce il testo? – L’Articolo 1 del disegno di legge aggiunge all’art. 153 del codice di procedura civile un ultimo comma che chiarisce che l’ remissione in terminiper ordinanza del giudice o, prima della riunione delle parti, del presidente del tribunale, del difensore che dimostri mediante idonea certificazione di essere incorso in confische per cause a lui non imputabili o comunque derivanti da:

• colpo di fortuna,
• forza maggiore o malattia improvvisa,
• infortunio o gravidanza,

• per l’assistenza a figli, familiari con disabilità o con patologie gravi, urgenti necessità di cura dei figli in età infantile o scolare, che non gli consentono di delegare le funzioni nella gestione del suo mandato. È esclusa la remissione in termini di mandato congiunto.

Articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all’art. 81-bis disp.att. cpc che disciplina il calendario del dibattimento. La nuova disposizione prevede che, quando il il pubblico ministero non si presenta all’udienza e l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza ai figli, familiari con disabilità o gravi patologie, urgenti esigenze di cura dei figli in età infantile o scolare, che non gli consentono di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, ove possibile, prima dell’inizio dell’udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica nel caso di mandato congiunto. La mancata preventiva comunicazione dell’impedimento, ove giustificata, non può costituire di per sé motivo di rigetto dell’istanza.

Infine, ilArticolo 3 riguarda il processo penale. All’articolo 420-ter CPP, comma 5, primo periodo, dopo le parole: “impossibilità di comparire per legittimo impedimento” sono aggiunte le seguenti: “te stesso, i tuoi figli o i tuoi familiari per comprovati motivi di salute”.

IL TESTO DEL PROGETTO DI LEGGE

Arte. 1.
1. All’articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Il difensore che prova mediante idonea certificazione di essere incorso nella decadenza per causa a lui non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, familiari disabili o con gravi patologie, urgenti esigenze di cura di figli in età infantile o scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del suo mandato, è rinviato con ordinanza del giudice o, prima della riunione delle parti, del presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica nel caso di mandato congiunto. ».

Articolo 2.

1. Alla fine dell’articolo 81-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

« Quando il pubblico ministero non si presenta all’udienza e l’assenza è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o malattia improvvisa, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, familiari portatori di handicap o patologie gravi, esigenze inevitabili di cura dei figli in età infantile o scolare, che non gli consentono di delegare le funzioni, comprovata da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell’inizio dell’udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Questa disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. La mancata comunicazione preventiva dell’impedimento, ove motivata, non può costituire di per sé motivo di rigetto della richiesta ».

Arte. 3.

1. All’articolo 420-ter del codice di procedura penale, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «impossibilità di comparire per legittimo impedimento» sono aggiunte le seguenti: « sé stessi, i propri figli o i propri familiari per comprovati motivi di salute ».

 
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