Quando viene attivato il blocco di compensazione? – .

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Quando viene attivato il blocco di compensazione? – .

Quando inizia blocco sulla compensazione dei crediti d’imposta relativi a Offerta Bonus?

Ciò è chiarito dall’art circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 16 del 28 giugno.

Il documento di prassi fa il punto sulle innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 e dalla legge di conversione del cosiddetto “Decreto Superbo” a partire da oggi, 1° luglio 2024.

Da oggi la sospensione è effettiva compensazione orizzontale con modello F24 tra imposte diverse, nel caso di debiti superiori a 100.000 euro.

L’eventuale blocco riguarda anche i crediti d’imposta derivanti concessioni edilizie.

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Bonus edilizio: quando entra in gioco il blocco dei compensi?

Da adesso, 1 luglio 2024le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2024 e dalla legge di conversione del “Decreto Superbo”DL 39/2024.

Da oggi “affrettato” il blocco al compensazione orizzontale con modello F24 in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo per un importo pari o superiore a 100.000 euro.

Il divieto è previsto fino alla rimozione delle violazioni contestate e colpisce anche i crediti d’imposta derivanti da bonus concesso.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, l’Agenzia delle Entrate infatti la circolare numero 16 è stata pubblicata lo scorso 28 giugno.

Tra i vari aspetti sui quali il documento di prassi fornisce indicazioni Istruzioni vi è inoltre l’elenco non esaustivo delle somme che sono interessate dalla Sospensione:

  • crediti relativi al tasse statali (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta di registro);
  • credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
  • credito d’imposta per l’ investimenti nel Sud;
  • credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti per l’acquisto di nuovi beni strumentali (cd “Industria 4.0”);
  • crediti correlati a modifica bonus;
  • di altri sovvenzione di crediti.

Gli importi indicati comprendono anche i crediti derivanti da concessioni edilizieil cui indennizzo sarà bloccato da oggi in presenza di debiti verso il Tesoro dell’importo specificato.

Il divieto non si applica nei casi in cui:

  • c’è una sospensione del pagamento amministrativo o giudiziario;
  • gli importi vengono inseriti in un piano rateale con pagamento regolare (in assenza di cause di decadenza).

Bonus edilizio: bloccati anche i compensi misti con accrediti Inps e Inail

I l blocco di compensazione orizzontale con il modello F24 non incide sui crediti maturati a fronte INPS and INAIL.

Gli importi relativi a:

  • contributi all’Istituto Nazionale di previdenza socialeINPS;
  • premi e accessori nei confronti dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INAIL.

Tali crediti potranno essere compensati anche in presenza di somme affidate all’Agenzia delle Entrate, per importi complessivi superiori a 100.000 euro.

Tuttavia, il risarcimento non è consentito se non nello stesso caso Modello F24 indicare i crediti maturati presso INPS e INAIL e i crediti edili.

L’esclusione dal divieto di risarcimento cessa quando l’importo dei debiti iscritti nel registro ritorna ad essere tale meno di 100.000 euro.

In particolare a causa di:

  • sospensione giudiziaria o amministrativa dei carichi affidati;
  • concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateizzazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per i quali non sia decaduto il beneficio della rateizzazione;
  • pagamento delle somme dovute.

In tali casi il contribuente potrà riprendere a compensare le somme con l’F24 sulla base dell’art norme attualmente in vigore.

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