Rottamazione e rateizzazione, l’impatto sui nuovi limiti per l’indennizzo F24 – .

Rottamazione e rateizzazione, l’impatto sui nuovi limiti per l’indennizzo F24 – .
Rottamazione e rateizzazione, l’impatto sui nuovi limiti per l’indennizzo F24 – .

Compensazioni F24 e rottamazione e pagamenti rateali: impatto diretto sulla verifica dell’ limite di 100.000 euro.

Dal 1° luglio 2024 è operativa l’innovazione prevista dalla Legge di Bilancio che inibisce la compensazione dei crediti d’imposta nel caso di debiti iscritti a registro e oneri affidati all’Agenzia della Riscossione delle Entrate per importi superiori a 100.000 euro.

La presenza di un piano di rateizzazione in corso sospende il blocco dei risarcimenti, anche nel caso di rate non pagate entro la scadenza in numero tale da non determinare la decadenza dalla dilazione concessa.

Stesse regole anche in relazione ai debiti compresi nel quarto di rottamazione delle cartelleper cui sarà importante monitorare la prossima scadenza di pagamento fissata per il 31 luglio.

Quali regole si applicano in caso di mancato pagamento delle rate dovute? Per fornire il Istruzioni nel dettaglio è il Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno.

Rottamazioni e rateizzazioni, l’impatto sui nuovi limiti per l’indennizzo F24

Dal 1 luglio 2024 è vietata la possibilità di utilizzare crediti d’imposta a titolo di compensazione nel caso di debiti iscritti per un importo superiore a 100.000 euro.

Nella soglia sono compresi gli importi relativi a oneri affidati all’agente della riscossione relativi alle imposte statali e relativi accessoriquelli affidati all’agente della riscossione relativi a documenti rilasciati dall’Agenzia delle Entrate sulla base della normativa vigente, ivi comprese le somme oggetto di azioni di recupero.

È questo uno dei primi aspetti evidenziati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E, precisando che gli importi di cui sopra devono essere considerati ai fini del limite di 100.000 euro a condizione che il termine di pagamento sia già scaduto del debito, che non esistono misure di sospensione o piani di rateizzazione per il quale non è avvenuta la decadenza.

Ed è su quest’ultimo aspetto che vale la pena soffermarsi, anche alla luce delle specifiche norme in materia di decadenza sia dai piani di rateizzazione delle cartelle esattoriali che sul fronte delle rottamazione quarto.

Per le cartelle per le quali è in corso un piano di pagamento, gli importi regolarmente versati non conteranno quindi ai fini della soglia dei 100.000 euro nonché le rate non pagate che non hanno comunque comportato la decadenza del piano concesso dall’Agenzia delle Entrate.

Per meglio individuare i casi in cui non si applica la sospensione del diritto all’indennizzo è utile soffermarsi su uno degli esempi forniti dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di pagamenti rateali di ruolo pari a 130.000 euro per imposte, sanzioni e interessi, il mancato pagamento di un numero di rate non superiore a 7 non sarà rilevante ai fini della verifica della soglia di 100.000 euro. In questo caso, infatti, è in vigore il piano di pagamento differito concesso dall’Agenzia delle Entrate non decennio e di conseguenza rimarrà libera la possibilità di utilizzare crediti d’imposta a titolo compensativo.

Se viene raggiunta o superata la soglia delle 8 rate non pagate entro i termini previsti, anche non consecutivi, il piano di rateizzazione decade automaticamente e l’intero importo iscritto a ruolo, al netto delle somme versate, diventa immediatamente esigibile in un’unica soluzione.

Pertanto, riprendendo l’esempio di cui sopra, se l’importo residuo del ruolo al netto degli importi corrisposti è pari a 110.000 euro, il blocco compensazione orizzontale del credito tramite F24.

Per chi rientra nel quarto regime di rottamazione vige il divieto di indennizzo F24 in caso di debiti superiori a 100.000 euro

Appartenenza a rottamazione quartoin caso di regolare pagamento delle rate dovute relativamente ai debiti per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, consente di superare il divieto di risarcimento.

Poi:

“L’importo definito non concorre al raggiungimento della soglia se tutte le rate sono state pagate nei termini previsti dal piano di rateizzazione”

In caso di decadenza della rottamazione quater per omesso, insufficiente o ritardato pagamento delle rate, ai fini della verifica della soglia di 100.000 euro rileva l’importo dell’intero carico residuo (e quindi al netto delle somme già corrisposte).

Anche in questo caso la circolare dell’Agenzia delle Entrate fornisce un esempio utile per comprendere meglio l’impatto della scadenza del quarto termine sul fronte dell’inibitoria delle compensazioni.

Un’impresa individuale è responsabile di:

  • un ruolo risultante da un controllo automatizzato ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973, il cui importo, pari a 15.000 euro, non è stato versato nei termini stabiliti;
  • di incarichi per tributi statali per un importo complessivo di 120.000 euro, affidati nel periodo 1 gennaio 2000 – 30 giugno 2022, previa liquidazione agevolata di 90.000 euro, con pagamento in 18 rate.

In caso di pagamento regolare delle somme precedentila quinta rata di importo pari a 4.500 euro dovrà essere versata entro il 31 luglio. La pagamento non effettuato entro la scadenza del 5 agosto (considerando l’ulteriore tolleranza di 5 giorni), comporterà la perdita dei benefici della rottamazione quater e l’AdER provvederà al recupero dell’intero importo del carico affidatogli, pari a 120.000 euro, al netto dei primi quattro rate pagate ai fini della definizione.

L’importo residuo del carico affidato all’agente della riscossione, pari a 93.000 euro, concorrerà alla riscossione raggiungendo la soglia dei 100.000 euro. Considerato anche l’ulteriore debito di 15.000 euro ancora pendente, verrà inibita la compensazione dei crediti in F24 superati il ​​limite sopra citato.

La riduzione dei debiti scaduti ripristina il diritto al risarcimento in F24

È interessante soffermarsi anche sulla possibilità di ripristino del diritto al risarcimento dei crediti maturati.

Il divieto di risarcimento cessa dalla data in cui l’importo complessivo degli oneri affidati all’agente della riscossione e relativi accessori si riduce ad un importo inferiore o uguale a 100.000 euro, in conseguenza di:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateizzazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per i quali non sia decaduto il beneficio del piano di rateizzazione;
  • del pagamento delle somme dovute.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 49-quinquies dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 223/2006, come modificato dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2024, è è consentito il pagamento, anche parzialedelle somme affidate per imposte statali e relativi accessori mediante l’impiego in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Potrà essere disposta anche la stralcio o la riduzione fino a 100.000 euro dell’importo degli oneri affidati all’AdER utilizzando i crediti relativi alle stesse imposte statali come compensazionead eccezione delle azioni di recupero per crediti scaduti o inesistenti utilizzati in tutto o in parte a compensazione, per le quali è esclusa la possibilità di compensazione.

Tornando all’esempio fatto sul fronte della decadenza della quarta rottamazione, il contribuente potrà rimuovere il blocco alla compensazione dei crediti agevolativi maturati versando il ruolo in misura tale da ridurre la somma complessiva dei carichi affidato all’agente della riscossione per un importo pari o inferiore alla soglia di 100.000 euro.

“Ritenuto che l’importo complessivo dei debiti iscritti a registro dei contribuenti è pari a 108.000 euro, si procede al pagamento integrale della somma di 15.000 euro di registro, ovvero alla compensazione di tale somma con crediti d’imposta ai sensi dell’articolo 31, comma 1, quarto sentenza, del d.lgs. 78 del 2010, riducendo l’importo complessivo dei carichi a 93.000 euro, determina la rimozione del divieto e, conseguentemente, il ripristino del diritto di Tizio a utilizzare l’importo dei crediti agevolativi maturati in compensazione con i debiti non registrato.”

E’ quanto riporta l’Agenzia delle Entrate: uno attraverso di superare il blocco delle compensazioni in F24 saldando, anche parzialmente, il debito maturato.

 
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