pubblicato il decreto di attivazione; 51.753 posti disponibili [Decreto e allegati] – .

pubblicato il decreto di attivazione; 51.753 posti disponibili [Decreto e allegati] – .
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Decreto n. è stato pubblicato sul sito del MUR. 621 del 22 aprile 2024 relativo all’attivazione di percorsi abilitanti e il relativo decreto n. 620 che regola la prenotazione dei posti.

DECRETO AUTORIZZAZIONE
Il decreto detta disposizioni concernenti l’avvio di corsi universitari e accademici per la formazione iniziale e la qualificazione dei docenti ordinari, anche tecnico-pratici, delle scuole secondarie inferiori e superiori. per l’anno accademico 2023/2024nonché l’autorizzazione di posti per corsi accreditati presso ciascuna primaria università o istituzione accademica.

POSTI AUTORIZZATI
I posti abilitati ai corsi accreditati sono indicati nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. Nel complesso lo sono 51.753 i posti disponibili per i corsi.

L’esigenza prevista dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, espressa su base regionale e per classe di competizione, è stato confrontato con l’offerta formativa presentata dalle istituzioni universitarie e accademiche. L’autorizzazione definitiva è stata poi calcolata aggiungendo un ulteriore margine di posti al fine di garantire la selettività delle procedure concorsuali.

VEDI POSTI DISPONIBILI

OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa dei corsi universitari e accademici di formazione iniziale e di qualificazione degli insegnanti erogati da università e istituzioni AFAM è così strutturata:

  1. percorso universitario o accademico qualificante per la formazione iniziale 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
  2. percorso universitario o accademico qualificante per la formazione iniziale 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;
  3. corso di formazione iniziale universitario o accademico 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;
  4. percorso universitario o accademico qualificante per la formazione iniziale 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;
  5. percorso universitario o accademico qualificante per la formazione iniziale 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

PROCEDURA DI AMMISSIONE
Ciascun candidato potrà presentare domanda per partecipare a corsi relativi alla stessa classe di concorso in un unico istituto.

Qualora le domande di ammissione dei candidati ai corsi superino i posti autorizzati, i i criteri di accesso ai predetti percorsi sono individuati nell’Allegato Bche costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

PRENOTAZIONE DEL POSTO 45%.
Per l’a.a. 2023/2024 è prevista una riserva di posti per:

  • Coloro che hanno prestato servizio in istituti scolastici statali o scuole private per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe concorsuale per la quale si sceglie di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti
  • Coloro che hanno sostenuto il concorso relativo a procedura straordinaria (concorso straordinario BRI).

Per l’anno accademico 2023/2024 la quota di posti è pari al 45%. di posti abilitati per ciascun percorso formativo accreditato da 60 CFU/CFA. Per il secondo e terzo ciclo la riserva di posti sarà del 35%.

Nell’ambito della suddetta quota di riserva, Il 5 per cento è destinato ai titolari di contratto di insegnamento nell’ambito di percorsi formativi e allenamento professionale delle regioni che partecipano a percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e qualificazione da 60 CFU/CFA. Se le domande presentate dai candidati che ricevono la quota di riserva del 5% sono inferiori al numero dei posti riservati, i posti rimanenti vengono messi a disposizione dalla riserva complessiva.

Qualora le domande di ammissione dei candidati beneficiari della riserva superino i posti riservati, i criteri di accesso sono quelli indicati nell’Allegato A del citato decreto ministeriale.

MODALITÀ E DURATA DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
I corsi di formazione iniziale vengono svolti con modalità di erogazione convenzionali. Per l’anno accademico 2023/2024 possono essere svolti corsi di formazione iniziale universitaria e accademica, ad esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematicacomunque sincrono, e comunque in misura non superiore al 50% del totale.

RICONOSCIMENTI PER CREDITI PRECEDENTI
Ai fini del conseguimento di 60 CFU o CFA potranno essere riconosciuti

  • 24 CFU o CFA conseguiti sulla base del precedente ordinamento, ferma restando la necessità di acquisire almeno 10 CFU o CFA diretti.
  • I CFU e CFA conseguiti in corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo del DPCM definito nell’Allegato A, possono essere riconosciuti secondo le linee guida di cui nell’Allegato B al presente decreto, di cui costituisce parte integrante ed essenziale .

Secondo le Linee Guida si possono riconoscere:

  • Massimo 12 crediti ECTS per l’area delle scienze dell’educazione e della didattica disciplinare
  • un massimo di 5 crediti per il tirocinio
  • eventuali crediti per il dottorato

ACCESSO ALLA PROVA FINALE
Per accedere alla prova finale dei corsi di formazione iniziale è richiesta una percentuale minima di partecipazione alle attività formative pari al 70 per cento Per ogni attività formativa.

CLASSI CONCOSO COMBINATE
I docenti che acquisiscono l’abilitazione all’insegnamento in una delle classi concorsuali confluite, ai sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito adottato di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca del 22.12.2023, n. 255 nelle classi A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A71 sono da considerarsi abilitati a tutti i corsi previsti nell’aggregazione e per la nuova classe di competizione.

COSTI
Il DPCM 4 agosto 2023 stabilisce un costo massimo pari a:

  • 2.500 euro per insegnamenti da 60 CFU.
  • 2.000 per gli studenti frequentanti contemporaneamente ai corsi al momento dell’iscrizione al corso di laurea magistrale.
  • 2000 euro massimo anche per gli insegnanti che vogliono conseguire un titolo ulteriore abilitazione con corsi da 30 CFU, per gli specialisti di sostegno che intendono conseguire l’abilitazione nella materia e per i docenti che dopo il concorso dovranno completare la loro formazione con 30 CFU nell’anno di prova con contratto a tempo determinato.
  • I costi massimi sostenuti dai partecipanti alle prove finali dei corsi di formazione iniziale sono pari per 150 euro.

Il decreto di attivazione precisa inoltre che il costo massimo complessivo per coloro che partecipano ai percorsi formativi pre-gara di 30 CFU (lettera C) e completano gli ulteriori 30 CFU post-gara, non è può superare nel complesso l’importo di 2.500 euro.

FREQUENZA CONTEMPORANEA
Per l’a.a. 2023-2024 è consentita la contemporanea frequenza dei corsi di formazione iniziale universitari e accademici VIII ciclo di corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per attività di supporto insegnamento agli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, compatibilmente con la frequenza e la programmazione delle attività formative.

ATTIVITÀ DI TIROCINIO
Per acquisire ciascun CFU o CFA di tirocinio è richiesto l’impegno in presenza in classi pari alle 12 ore.

Per lo svolgimento delle attività di tirocinio, di cui all’art. 10 del DPCM 4 agosto 2023, i Centri si avvalgono di personale docente in servizio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado come coordinatori tutor presso i Centri e come tutor in tirocinio nelle istituzioni scolastiche. La disciplina è definita dal decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 28 dicembre 2023, n. 256;

Alla prima domanda per gli anni accademici. 2023/2024 e 2024/2025, ai fini della definizione dell’elenco regionale delle istituzioni scolastiche presso le quali si svolgono i tirocini, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 30 novembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale . N. 291 del 14 dicembre 2012.

CONSEGUIMENTO DI ULTERIORI QUALIFICHE
L’avvio dei corsi di formazione di cui all’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 è autorizzata dai decreti di accreditamento dei corsi di formazione iniziale.

Le istituzioni avviano i corsi in questione, esclusi dal livello sostenibile, stabilendo i contenuti dei 30 CFU o CFA necessari per la qualificazione, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento, sulla base della corrispondenza riscontrata tra le competenze acquisite dallo studente con i CFU o CFA acquisiti, le sue esperienze non formali e informali e le competenze definite nel Profilo di cui all’Allegato A del DPCM 4 agosto 2023.

I predetti corsi saranno svolti da istituzioni universitarie e accademiche anche con modalità telematiche sincrone.

Il riconoscimento dei titoli e delle specializzazioni pregresse conseguite all’estero da parte del competente Ministero dell’Istruzione e del Merito dovrà essere presentato dal candidato al momento dell’immatricolazione.

TITOLI ESTERI
Sono ammessi a partecipare ai corsi di formazione i candidati in possesso di un titolo non qualificante conseguito all’estero, previa presentazione del titolo direttamente all’istituzione di interesse, che lo valuterà ai fini dell’ammissione, secondo la normativa vigente in materia di ammissione. di studenti stranieri ai corsi di studio nelle università italiane e nelle istituzioni AFAM.

Tag: Percorsi abilitanti CFU attivazione decreto pubblicati posti Decreto allegati

 
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