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Aveva subito un primo ko davanti al Tar, ora il Consiglio di Stato respinge il ricorso della Prefettura di Terni contro quella sentenza. In particolare, il Tar aveva annullato il provvedimento con cui l’ufficio territoriale dell’Interno aveva escluso L’Aurora da un bando per la gestione di un centro di accoglienza migranti da 500 posti. Il Consiglio di Stato si limita a confermare la decisione a suo tempo assunta.
Prefettura-cooperativa Da Palazzo del Governo il motivo dell’esclusione è stato: gravi mancanze professionali da parte della cooperativa in questione, in particolare una risoluzione contrattuale, provvedimenti interdittivi e indagini in corso nei confronti di alcuni soci, varie sanzioni contrattuali per un contratto simile ed esclusione da due ulteriori gare dello stesso genere; da qui, secondo la stazione appaltante, la perdita di onorabilità e affidabilità professionale da parte della suddetta cooperativa. Tuttavia, sia il TAR che il Consiglio di Stato hanno dato ragione all’operatore economico nella parte in cui quest’ultimo sostiene di non essere stato messo nelle condizioni di fornire dimostrazione delle misure autopulente nel frattempo adottato.
Gestione dei migranti In generale, infatti, le stazioni appaltanti possono procedere all’esclusione di un concorrente solo dopo aver dimostrato, con mezzi adeguati, che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità, vietando qualsiasi automatismo esclusione dalle procedure di gara; il concorrente che si trovi in uno dei casi di esclusione dovrà essere in grado di fornire prova di aver adottato tutti i provvedimenti contestati, dimostrando la propria affidabilità per non essere escluso dalla gara (principio di proporzionalità).