Aggiudicazione diretta – modalità – richiesta irrilevante di offerta tecnica ed economica, indicazione di un prezzo di partenza o di criteri di valutazione (art. 50 D.Lgs. 36/2023) – Ordine dei Segretari Comunali e Provinciali

Aggiudicazione diretta – modalità – richiesta irrilevante di offerta tecnica ed economica, indicazione di un prezzo di partenza o di criteri di valutazione (art. 50 D.Lgs. 36/2023) – Ordine dei Segretari Comunali e Provinciali
Aggiudicazione diretta – modalità – richiesta irrilevante di offerta tecnica ed economica, indicazione di un prezzo di partenza o di criteri di valutazione (art. 50 D.Lgs. 36/2023) – Ordine dei Segretari Comunali e Provinciali

Tratto da: Sentenzeappalti.it

TAR Milano, 11.06.2024 n. 1778

La decisione di contrarre, assunta con delibera n. 501 del 30.11.2023, esprime la volontà dell’amministrazione di pervenire ad un affidamento diretto sotto soglia, a seguito di una richiesta di preventivi, la “valutazione complessiva di carattere qualitativo ed economico” della quale è delegata al responsabile unico del procedimento, “senza generare alcun tipo di classifica tra gli operatori partecipanti”.
La valutazione delle offerte, e quindi anche della loro relativa adeguatezza, è stata quindi rimessa al giudizio del RUP, senza disciplinare l’iter di valutazione dell’anomalia, né fare riferimento alle norme del codice dei contratti pubblici.
L’amministrazione non ha, quindi, violato alcun vincolo che si era impegnata a rispettare e, in particolare, non era tenuta ad avviare un preventivo controinterrogatorio con il ricorrente.
14.2 Nelle procedure di affidamento diretto, il D.Lgs. n. 36/2023 prevede che la scelta dell’operatore “anche in caso di consultazione preventiva di più operatori economici” è “effettuata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), fermo restando l’obbligo motivare le ragioni (art. 17, c. 2).
Essa sfugge quindi al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, a meno che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti.
[…]
15. Con il secondo motivo si sostiene che, al di là della qualificazione indicata nei documenti impugnati, la procedura espletata sarebbe, in realtà, una procedura di gara negoziata di cui all’art.arte. 50, comma 1, lett. e) Il decreto legislativo n. 36/2023 e non un incarico diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 36/2023, come sarebbe dimostrato: dal fatto che è stata avviata una procedura di affidamento mediante l’adozione di una determinazione a contrattare e l’invio di una lettera di invito a cinque operatori; dalla richiesta del possesso di specifici requisiti particolari, mentre nessuna indicazione sarebbe stata richiesta rispetto al possesso di documentata esperienza pregressa prevista dall’art. 50, comma 1, lett. b), decreto legislativo n. 36/2023; dalla richiesta di formulazione di una vera e propria offerta, composta da una parte tecnica e da una parte economica, e non da un preventivo; dalla previsione di criteri di valutazione delle offerte, rimessi alla discrezionalità del RUP, basati sul criterio – ancorché non espressamente richiamato – dell’offerta economicamente più vantaggiosa; dall’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio, “ai fini della presentazione dell’offerta”.
Ciò comporterebbe l’obbligo per l’amministrazione di rispettare le norme che disciplinano le procedure negoziate, comprese quelle relative alla procedura di verifica della congruità delle offerte.
16. Anche questo motivo è infondato.
Con determinazione n. 501 del 30.11.2023, il Comune di -OMISSIS- ha dichiarato di voler procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, c. 1, lettera. b), decreto legislativo n. 36/2023, in considerazione del valore del contratto, di importo inferiore a 140.000 euro, e di voler individuare l’operatore a cui affidare il servizio dopo aver confrontato i preventivi richiesti a cinque operatori.
Si prevede di affidare al RUP la valutazione qualitativa ed economica complessiva dei preventivi, valutazione che sarà “descritta in apposita relazione redatta dallo stesso, senza generare alcun tipo di graduatoria tra gli operatori partecipanti”; queste stesse affermazioni vengono ribadite nella lettera di invito.
La chiara indicazione della norma applicata, l’importo del servizio affidato, inferiore alla soglia di 140.000 euro, la previsione di un mero confronto tra preventivi e l’assenza di una commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte, per cui la L’individuazione del preventivo ritenuto più conveniente per l’amministrazione viene effettuata direttamente dal RUP, senza le formalità della seduta pubblica e senza la predisposizione di una graduatoria finale tra le diverse proposte, rivelando la volontà dell’amministrazione di ricorrere ad una modalità di aggiudicazione diretta e non ad un procedimento di carattere comparativo (v., analogamente, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza n. 2968/2023).
Tale conclusione non è contraddetta da quanto sostenuto dal ricorrente.
In particolare, dalla decisione dell’amministrazione di consultare cinque operatori non emerge la volontà di avviare una procedura negoziata: l’art. 50, c. 1, lettera. b), decreto legislativo n. 36/2023 consente l’affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e l’art. 3, allegato I.1 del codice appalti prevede espressamente la facoltà della stazione appaltante di consultare più operatori.
Inoltre, come già affermato dalla giurisprudenza in casi simili, “la mera proceduralizzazione dell’affidamento diretto, attraverso l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (proceduralizzazione che, peraltro, corrisponde alle disposizioni contenute nelle Linee Guida n.4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né consente ai soggetti non selezionati di contestare le valutazioni effettuate. dall’Amministrazione circa la conformità dei prodotti offerti alle proprie esigenze” (vedi Consiglio di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sezione I, 02.11.2022 n.
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